Pubblicato in Ratio News
Negli ultimi anni la tematica ambientale è stata soggetta ad un forte processo di regolamentazione. Tale attenzione ha creato vincoli alle imprese, obbligandole in più casi a sostenere veri e propri costi al fine di mitigare l`impatto della loro attività sull`ambiente.
Tali disposizioni obbligano le imprese ad effettuare accantonamenti che andranno a coprire gli oneri futuri volti al ripristino ambientale. In periodi recenti, la problematica ambientale è diventata sempre più una tematica di particolare interesse a livello sociale, sia in ambito di tutela del territorio sia per le potenziali esternalità negative a cui l`inquinamento espone. Per tale ragione, negli ultimi anni, a differenti livelli, è stata sviluppata una sempre più stringente normativa volta a prevenire o quantomeno ridurre i danni che le imprese arrecano all`ambiente nello svolgimento della propria attività.
Il nuovo principio contabile OIC 31, in sostituzione a quanto previsto dall`OIC 19, illustra i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi rischi e oneri. Tra tali fondi per oneri, nel principio contabile, è fatto specifico riferimento al c.d. Fondo Recupero Ambientale.
Gli accantonamenti ai fondi per oneri devono essere iscritti a fronte di passività certe, stimate nell`importo o nella data di estinzione che, sebbene non daranno origine ad una manifestazione numeraria nell`esercizio, costituiscono oneri di competenza dell`esercizio in chiusura. Tali fondi possono avere diversa natura in relazione al settore in cui l`impresa opera.
Nel caso in cui l`impresa sia tenuta a ripristinare i danni provocati all`ambiente e al territorio, come conseguenza del suo operare, dovrà attuare un accantonamento di un apposito fondo del passivo, in previsione dei futuri costi di riqualifica o ripristino.
L`iscrizione potrà avvenire o in ottemperanza di un obbligo di matrice ambientale, oppure a seguito di contenziosi per violazione di norme e regolamenti, o ancora quando l`obbligazione discende dal comportamento che ha assunto l`impresa con azioni concrete o con dichiarazioni pubbliche. Il valore da accantonare deve essere stimato considerando i costi che si presume di dover sostenere in relazione alla situazione esistente, ma anche tenendo conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi di cui si è a conoscenza alla data di bilancio. Nella valutazione quindi, in un`ottica prudenziale, dovranno essere considerati tutti i rischi connessi all`operazione, al fine di evitare una sottostima delle relative passività. Tale prospettiva, capace di mutare nel tempo, può indurre gli amministratori ad una riesamina del fondo al termine di ogni esercizio. Nell`ipotesi in cui tale importo non fosse quantificabile, non si dovrà procedere con l`accantonamento. Si tratta però di un caso non ricorrente e l`incertezza nello stimarne l`importo non deve costituire uno strumento per politiche di bilancio mirate alla non iscrizione di una componente negativa di reddito a conto economico.
Il principio contabile prende poi in esame il delicato tema delle discariche. Per le imprese che utilizzano discariche, come sancito dall`OIC 31, vi è l`obbligo del ripristino delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge quindi la necessità di sostenere oneri di ripristino (intesi come ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio dei gas, smaltimento del percolato e connesse analisi ambientali) che interessano l`impresa anche per numerosi anni dopo l`esaurimento della capacità di contenimento della discarica. Tali oneri dovranno, per competenza, essere imputati in tutti gli esercizi nei quali si è proceduto allo smaltimento della discarica.