Ultimo anno prima di cambiare “opinion” sul bilancio

Pubblicato in Ratio News

Con la piena applicazione dei c.d. ISA Italia, che riguarderanno i bilanci per i periodi amministrativi avviati a partire dal 2015, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 39/2010, la struttura della relazione del revisore subirà importanti modifiche.

In base alle indicazioni del D.Lgs. n. 39/2010 e del principio di revisione n. 002, la relazione del revisore deve comprendere necessariamente alcune informazioni.
Il c.d. titolo, ossia la fonte normativa in base alla quale la relazione viene emessa (art. 14, D.Lgs. 39/2010), i destinatari, ossia l`assemblea dei soci o degli azionisti e l`identificazione del bilanci oggetto di revisione, cioè il nome della società, la data del bilancio ed infine la tipologia di bilancio (d`esercizio o consolidato).
A queste prime informazioni introduttive segue un secondo paragrafo nel quale si illustra la natura e la portata della revisione, ossia i criteri seguiti per l`attività di revisione, la descrizione del lavoro svolto e l`eventuale riferimento a relazioni dei revisori per gli anni precedenti.
Il terzo paragrafo, nel caso in cui il revisore valuti il bilancio veritiero e corretto, contiene il giudizio, ma solo se non emergono elementi in discordanza con tale valutazione. Qualora infatti emergano elementi che minano l`attendibilità del bilancio o del processo di revisione, tale paragrafo deve essere destinato ai c.d. rilievi. Tali rilievi, in base alla rilevanza, possono condurre al giudizio positivo con rilievi, all`impossibilità ad esprimere il giudizio o ad un giudizio avverso.
In questo caso, il giudizio è rinviato ad un quarto paragrafo, in quanto è la risultante dell`analisi dei singoli rilievi emersi precedentemente. Dopo il paragrafo sul giudizio, a prescindere che esso sia riportato nel terzo o nel quarto, può essere proposto un paragrafo contenente i richiami di informativa. Si tratta di informazioni meritevoli di essere portate all`attenzione degli utilizzatori del bilancio. Ad esempio, operazioni societarie straordinarie, operazioni inusuali, situazioni di incertezza descritte dagli amministratori.
L`ultimo paragrafo (principio di revisione n. 001) richiede l`espressione del giudizio di coerenza, ossia un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione. La relazione termina con la data e luogo di emissione e sottoscrizione del documento da parte del soggetto (o soggetti) responsabile/i.
Questa è la struttura che ancora per quest`anno (bilanci 2014) caratterizzerà la c.d. opinion ai bilanci. Con l`entrata in vigore però degli ISA Italia, la struttura per i bilanci relativi ai periodi amministrativi iniziati dopo il 1.01.2015 sarà differente. Tra le novità, oltre alla specifica nel titolo sull`indipendenza del revisore, si dovrà inserire una specifica sezione “responsabilità della direzione per il bilancio” in cui deve essere indicato che la direzione è responsabile della corretta redazione del bilancio e anche di quella parte del sistema di controllo interno che salvaguarda la corretta redazione dello stesso. Nell`identificare invece, sempre in un`apposita sezione, le “responsabilità del revisore sul giudizio al bilancio” viene fatto per la prima volta un esplicito riferimento ai principi etici. Vi è poi l`eliminazione del riferimento al giudizio emesso nell`esercizio precedente per quanto riguarda i dati comparativi. Qualora però il bilancio dell`esercizio precedente sia stato sottoposto a revisione da parte di un altro revisore, tale informazione deve essere inserita in un apposito paragrafo relativo ad “altri aspetti“, unitamente al giudizio rilasciato. Così come dovrà essere messo in evidenza il caso in cui il bilancio del periodo precedente non sia stato sottoposto a revisione.

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