Più convenienti le riqualificazioni energetiche

Pubblicato in Ratio News

Il tema della sostenibilità energetica è una tematica di forte attualità. In tal senso, la legge di Stabilità 2014 ha prorogato la possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF, pari al 65% della spesa sostenuta, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati tra il 6.06.2013 ed il 31.12.2014.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non, ma anche i soggetti IRES. Il requisito soggettivo è quello di possedere a qualsiasi titolo l`immobile. Per le persone fisiche, quindi, si concretizza nei titolari di diritti reali, condomini, inquilini e comodatari. Si può fruire dell`agevolazione solo se gli interventi effettuati agli edifici aumentano il loro livello di efficienza energetica e tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista per la ristrutturazione edilizia. La detrazione che il contribuente può vantare è pari al 65% delle spese sostenute; tali spese non consistono solo nei costi per i lavori edili, ma comprendono anche le prestazioni professionali necessarie per realizzare l`intervento e per acquisire la certificazione energetica. La detrazione però va imputata su un periodo di 10 anni. Ovviamente, l`agevolazione è ammessa nel limite che trova capienza nell`imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, il legislatore ha identificato quattro tipologie di intervento fissando per ognuna una soglia di detrazione massima. Nel caso di riqualificazione energetica di edifici esistenti, ovvero lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell`11.03.2008, la detrazione massima concessa è di euro 100.000. Per gli interventi di miglioramento termico degli edifici, ad esempio costruzione di pareti e finestre capaci di ridurre la dispersione termica, la detrazione massima concessa è di euro 60.000. In caso, invece, di istallazione di pannelli solari, se unicamente atti al riscaldamento dell`acqua e quindi non alla produzione di energia elettrica, la detrazione massima concessa è di euro 60.000. Infine, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (un classico esempio è la sostituzione della caldaia), la detrazione massima concessa è di euro 30.000. Si fa presente però che l`attuale maggiore soglia del 65% dal 2015 sarà ridotta al 50%, mentre nel 2016 cesserà rientrando nelle ordinarie detrazioni per la ristrutturazione (36%). Per la determinazione dell`aliquota da applicare non bisogna far riferimento alla data di inizio degli interventi, ma per le persone fisiche si deve prendere in considerazione la data del pagamento, mentre per le imprese la data di ultimazione della prestazione.

Il diritto alla detrazione è condizionato alla trasmissione, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, all`Enea (Ente per le Nuove tecnologie, l`Energia e l`Ambiente), di copia dell`attestato di certificazione energetica e della scheda informativa. Se il contribuente non ha la documentazione, in quanto i lavori sono in corso di realizzazione, può comunque fruire delle detrazioni per i costi sostenuti nel periodo d`imposta, attestando che i lavori non risultano ancora ultimati. Per i lavori che proseguono quindi oltre al periodo d`imposta, sarà necessario effettuare una comunicazione, per via telematica, all`Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine del periodo d`imposta. La mancata osservanza del termine o la sua omissione non comportano la decadenza del beneficio, ma una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065.

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