Pubblicato in Ratio News
Come noto, l`andamento della nostra economia interna stenta a ripartire; risulta evidente la necessità da un lato di incentivare gli investimenti e dall`altra di assumere urgenti provvedimenti per il rilancio di piccole e medie imprese, rendendole più competitive e alleviando l`ormai insostenibile carico fiscale.
Il D.L. n. 91 del 24.06.2014 mira, tra gli altri fini, al rilancio e allo sviluppo delle imprese. La normativa in tal senso, all`articolo 18, concede un credito d`impostaper le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi a partire dal 25.06.2014 fino al 30.06.2015. Tali beni, per generare la suddetta agevolazione fiscale, devono essere di importo superiore ad euro 10.000, nonché essere compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007: macchinari, impianti, esclusi immobili strumentali, autovetture, computer. Inoltre, la norma fa specifico riferimento alla nozione di nuovo, escludendo, quindi, dalla disciplina i beni a qualunque titolo già utilizzati.
L`agevolazione consiste in un credito d`imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti, per le stesse tipologie di beni strumentali, realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti l`anno di effettuazione dell`investimento. Viene, inoltre, concessa la facoltà di escludere dal calcolo della media di periodo, il picco prodotto nell`anno in cui l`investimento è stato maggiore.
Le società neocostituite, oppure, i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto, non detenendo uno storico, beneficeranno dell`agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati.
Il credito d`imposta, come disposto dalla legge, deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Esso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24. La prima quota risulterà utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo d`imposta successivo a quello in cui l`investimento risulta effettuato, ad esempio se si effettua un investimento durante il 2014 la prima quota sarà utilizzabile a partire dal 1.01.2016.
Nel caso in cui l`imprenditore dovesse cedere a terzi o destinare i beni oggetto dell`investimento a finalità estranee all`esercizio dell`impresa, è prevista la revoca del credito d`imposta.
Sotto il profilo contabile, si segnala che la contabilizzazione dei crediti d`imposta condizionati all`esecuzione di investimenti sono da contabilizzare come contributo in conto impianti e pertanto troveranno collocazione nella voce A5 di conto economico, nel rispetto del principio della competenza. Ciò significa che il beneficio fiscale a livello finanziario si avrà in tre esercizi, mentre la sua imputazione a conto economico avverrà in relazione alla vita utile del bene su cui l`agevolazione è concessa; il valore quindi verrà, anno per anno, imputato con il metodo dei risconti. Si segnala, inoltre, che il credito d`imposta da investimenti in beni della divisione 28 è un provento che non genera una tassazione né ai fini Ires, né Irap.