Pubblicato in Ratio News
Il D.Lgs. n. 135/2006 del 17 luglio 2016 di attuazione della direttiva 2014/56/UE ha modificato il “testo unico della revisione”, introdotto conn il Dlgs 39/2010. Numerose sono le novità: dalle modalità di svolgimento dell’incarico, al tirocinio, all’esame di idoneità ed alla formazione continua.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’incarico, a seguito delle modifiche normative, sono previste importanti novità. Ad esempio, l’art. 10-bis relativo alla valutazione dei rischi e all’indipendenza, il quale richiede che tale valutazione precedal’inizio dell’incarico, il revisore deve inoltre documentare la propria indipendenza e gli eventuali rischi ai quali potrebbe essere soggetto. A ciò si aggiunge quanto ad ora disposto in tema di organizzazione interna dei soggetti chiamati a svolgere l’attività di revisione legale. Risulterà inoltre pertanto necessario, così come sancito dall’art. 10-ter, che i revisori si dotino di adeguate procedure interne volte a garantire un attento controllo sulla qualità. I controlli in merito al rispetto di adeguati standard di qualità sopra menzionati saranno effettuati con scadenza non superiore a sei anni in caso di incarico affidato da enti interesse pubblico o soggetti che si trovano al disopra dei limiti dimensionali prefissati. Si precisa inoltre che, per i soggetti di interesse pubblico, l’incarico di revisione legale non può essere riconfermato se non sono decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione del precedente incarico. Per quanto riguarda il tirocinio, in particolare così come nella norma previgente, viene riconfermata la durata triennale del periodo di preparazione in vista dell’esame. Tale periodo può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea magistrale. Viene però posto il limite massimo di tre tirocinanti a ciascun revisore legale. Lo scopo di tale norma è di evitare che l’accoglimento di un largo numero di tirocinanti sotto un unico revisore possa rendere la fase di preparazione soltanto formale. Si tratta di un limite però che ha valenza per le sole persone fisiche e non per le società di revisione. Il decreto fissa inoltre gli obblighi del tirocinante e del dominus imponendo, per il primo, il rispetto del segreto professionale e della collaborazione all’incarico di revisione, in capo al secondo invece vi sarà la verifica della fattiva collaborazione del tirocinante. La violazione di tale compito da parte del revisore legale è sanzionata al pari di una violazione delle norme deontologiche. Per quanto invece concerne l’esame d’idoneità, non sarà più effettuato con cadenza almeno semestrale (la norma rimandava ad almeno due sessioni annuali), ma bensì con cadenza almeno annuale. Tale scelta è dovuta alla considerazione dell’ingente impegno richiesto all’Amministrazione vigilante per l’organizzazione dell’esame nazionale vista la scarsità di risorse a disposizione. Risulta invece invariato l’elenco delle materie oggetto di esame.
Il decreto inoltre ridefinisce gli obblighi di formazione continua. È infatti previsto un nucleo fondamentale di materie oggetto della formazione continua che deve essere specificatamente attinente alla revisione legale. Tali materie dunque costituiranno il nucleo fondamentale dell’attività di formazione mirata a potenziare e aggiornate i professionisti coinvolti nell’attività di revisione legale. La durata del periodo di formazione è triennale, con decorrenza di anno solare. Gli iscritti dovranno acquisire, in ciascun anno, almeno 20 crediti formativi per un totale minimo triennale di 60.