Pubblicato in Ratio News
Una delle novità che ha maggiormente alimentato il dibattito negli ultimi mesi è senza dubbio l’informativa che deve essere riportata per le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare il Decreto Legislativo “crescita”, pubblicato in GU il 30 aprile 2019, ha recentemente modificato la previgente disciplina circa la trasparenza di tali erogazioni comportando nella sostanza la riscrittura della norma che quindi viene interamente sostituita.
Tali modifiche coinvolgono tutta la platea dei destinatari degli obblighi e quindi sia gli enti che svolgono attività commerciale, che gli enti non commerciali.
Sotto il profilo sostanziale, l’intervento da un lato delimita l’ambito oggettivo di applicazione della norma, in recepimento di quanto anche suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché da Assonime, ma dall’altra estende il novero dei soggetti coinvolti. La nuova formulazione infatti ricomprende espressamente tra i soggetti obbligati a tale tipo di comunicazione, anche i piccoli imprenditori individuali, le società di persone e le micro imprese. Tale intervento quindi estende l’applicazione per quanto concerne l’ambito soggettivo mantenendo comunque valido l’assoggettamento per le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, o tutti quei soggetti destinati al terzo settore.
Entrando invece nel merito della modifica intervenuta, si precisa come l’attuale informativa debba essere riferita ai soli benefici privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Tale previsione, in risposta alle numerose perplessità emerse recentemente, esclude quindi gli incarichi effettuati con carattere sinallagmatico. Si precisa inoltre che tale obbligo riguarda tutti gli importi effettivamente erogati chiarendo quindi la necessità di applicazione del criterio di cassa. Circa invece la metodologia di espletamento degli obblighi di comunicazione si specifica che tale informativa debba essere contenuta all’interno della nota integrativa e, qualora i soggetti non siano tenuti alla redazione della stessa, essi dovranno assolvere a tale obbligo mediante la pubblicazione della stessa informativa sui propri siti Internet, oppure, secondo modalità liberamente accessibile al pubblico o ancora su portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Tale comunicazione deve essere fornita entro il 30 giugno di ogni anno.
Circa il regime sanzionatorio, in caso di inadempienza informativa, esso prevede, a partire dal 1° gennaio 2020 l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da corrispondere entro tre mesi dalla notifica. In caso l’adempimento perdurasse, o il mancato pagamento delle sanzioni nei termini, sarà imposta la restituzione integrale delle somme ottenute.