Pubblicato in Ratio News
In data 4 luglio 2016 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una nuova versione in consultazione del principio contabile OIC 12. Tale principio contabile ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, concentrandosi principalmente sulla loro struttura e il loro contenuto.
Alcune tra le principali novità che interesseranno il bilancio 2016 condizionano in maniera rilevante la struttura dei prospetti di bilancio. La rivisitazione pertanto di tale principio contabile si è resa necessario proprio a seguito delle numerose novità introdotte nell’ordinamento nazionale con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.lgs. 139 del 2015.
Le modifiche introdotte, non riguardano solo le nuove disposizioni contenute agli articoli 2424 e 2425 del c.c., ma tengono anche dell’ampiamento di opzioni di informativa che il legislatore ha concesso a partire dal 2016. Per le società obbligate alla redazione del bilancio infatti, non ci sarà più la sola distinzione tra bilancio ordinario e bilancio abbreviato, ma per le società minori, vi sarà anche la configurazione denominata micro-imprese. Esaminando infatti l’art. 2435-ter c.c. si definisce micro-impresa, la società che per due anni consecutivi non abbia superato due dei seguenti parametri: totale attivo di euro 175.000, fatturato per euro 350.000 e 5 dipendenti.
Tali soggetti, così come disposto nel testo normativo, saranno esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa a condizione che riportino in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) (impegni, garanzie e passività potenziali) e 16) (l’ammontare dei compensi di amministratori e sindaci). Per tali società i prospetti di conto economico e stato patrimoniale seguiranno le semplificazioni concesse all’art. 2435-bis c.c. per i bilanci abbreviati.
In merito invece alla struttura del bilancio la principale novità è senza dubbio l’eliminazione dello schema di conto economico della sezione E, a oggi sezione relativa ai proventi e agli oneri c.d. straordinari, ossia non ordinari. Tale voce ricomprendeva, tra gli altri, sopravveniente attive e passive estranee alla gestione ordinaria, o relativi ad esercizi precedenti, o ancora, frutto di variazione nei criteri di valutazione. Rispetto alla versione precedente, resa definitiva nel 2014, gli amministratori dovranno effettuare una ricollocazione di tali oneri e proventi nelle voci di conto economico più appropriate, quando sia possibile identificare immediatamente una voce di destinazione in base al tipo di transazione. Quando ciò invece non risultasse possibile, la collocazione spetterà al redattore del bilancio. In ogni caso, comunque, tale riclassificazione avrà diretto effetto sulla determinazione del risultato operativo.
Nonostante tale eliminazione, si fa però presente, che lo standard setter ha mantenuto viva la distinzione tra attività caratteristica e la c.d. attività accessoria.
Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’Istituto entro il 5 agosto o comunque non oltre la fine del mese di agosto.