Le verifiche periodiche nella revisione legale

Pubblicato in Ratio News

Come noto, i controlli posti in essere dal revisore non si limitano al momento in cui gli amministratori redigono il progetto di bilancio, ma seguono tutta la durata dell’esercizio sociale. Il presente contributo illustra in sintesi i contenuti e obiettivi a cui questi controlli devono mirare nel corso delle verifiche periodiche.

Il bilancio, oltre ad essere lo strumento atto a rappresentare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa, è anche la sintesi di un processo lungo e complesso che, partendo con l’inizio dell’esercizio sociale, si protrae oltre il termine dello stesso. In questa logica, al fine di poter asserire che il bilancio non contenga errori significativi, il revisore non può limitarsi ad un controllo dello stesso nella sola fase c.d. final, ma è necessaria una sua supervisione durante tutto l’intero processo di elaborazione dello stesso.

Tali verifiche, c.d. periodiche, devono avere almeno cadenza trimestrale, anche se l’attuale formulazione della norma non lo richiede in modo esplicito (Consob e dottrina si sono espressi in tal senso). La trimestralità può essere derogata ma solo se si ritiene di dover effettuare tali verifiche con maggiore frequenza o se ricorrono eventi o fatti eccezionali che richiedono una maggiore attenzione in tale ambito. Sotto un profilo sostanziale tali controlli hanno la finalità, da un lato, di verificare la regolare tenuta della contabilità, ma anche che i fatti amministrativi siano rilevati in maniera corretta. La regolare tenuta della contabilità può essere verificata con l’acquisizione di informazioni riferite all’individuazione dei libri obbligatori, con la verifica delle tempistiche di vidimazione e bollatura dei libri stessi, e, quando necessario, con la verifica dell’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali. Per quanto concerne la correttezza delle rilevazioni essa deve essere condotta su base campionaria e deve prevedere l’individuazione di alcuni documenti e la verifica della loro corretta contabilizzazione.

Le stesse verifiche periodiche devono però anche essere il momento di verifica dell’efficacia del sistema di controllo interno, cioè di tutti quei controlli accessori al giudizio, ma che devono essere condotti nella c.d. fase interim. In particolare, si potranno condurre test a campione sull’operatività del sistema di controllo interno, verificarne eventuali mutamenti nel corso del tempo, ma anche confrontarsi con la direzione per definire eventuali correttivi. Una verifica del sistema di controllo interno riveste un ruolo complementare e funzionale anche alla verifica della correttezza del processo contabile.

Sempre durante le verifiche periodiche, è compito del revisore esaminare le situazioni contabili riferite a periodi intermedi, nonché dialogare con la Direzione al fine di aggiornarsi su fatti emersi nel periodo in esame. Per quanto riguarda l’analisi delle situazioni contabili, esse permettono di porre in essere un’analisi comparativa atta a rilevare eventuali scostamenti o mancati scostamenti anomali o elementi da approfondire. In questa fase il revisore può inoltre monitorare l’andamento della gestione verificando che le eventuali perdite maturate in tale data non siano tali da intaccare in maniera rilevante il capitale. Circa invece il confronto tra revisore e direzione, nonché altri organi di governance, si fa presente che il revisore è tenuto a scambiare informazioni con gli organi di vigilanza, ma anche raccogliere informazioni utili dai vari soggetti coinvolti a diverso titolo nella gestione aziendale.

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