Le perdite nelle S.r.l. semplificate

Pubblicato in Ratio News

Quando le perdite risultanti dalla gestione sono tali da intaccare di oltre un terzo il capitale sociale, dopo aver eroso interamente le riserve, per le società di capitali sono previsti dei meccanismi volti alla tutela del capitale.

Tali meccanismi, oltre che specificatamente disciplinati dal legislatore agli articoli 2446-2447 c.c. per le società per azioni e 2482 bis e 2482 ter per le S.r.l, sono negli ultimi anni diventati di particolare attualità soprattutto a causa del perdurare della crisi che ha generato non pochi squilibri economici nelle società italiane.
Il legislatore però, nel 2012, sempre in un`ottica volta ad agevolare la ripresa incentivando la realizzazione di nuove società di natura commerciale, ha introdotto due nuove tipologie di società di capitali, ossia la S.r.l. semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto, quest`ultima però è stata, a seguito del D.L. n. 76 del 2013, successivamente abolita ed equiparata alla S.r.l. semplificata.
Questa nuova tipologia di società, sottocategoria della S.r.l., si differenzia da quella ordinaria per alcuni aspetti tra i quali: per la sua costituzione è richiesta la sottoscrizione di un capitale minimo inferiore ai canonici euro 10.000; tali società possono infatti essere costituite con la sottoscrizione di un capitale simbolico anche pari ad un solo euro. In tal senso, si tenga comunque conto che già durante la riforma societaria, il limite di euro 10.000 era stato oggetto di critiche perché ritenuto troppo esiguo per una società di capitali.
Risulta quindi lecito l`interrogativo sull`applicabilità o meno della disciplina della riduzione del capitale per perdite prevista per le S.r.l. “ordinarie” alle S.r.l. semplificate.
Sul piano operativo, l`eventuale adozione degli articoli 2482 bis e 2482 ter del codice civile produce effetti contrari alle finalità inizialmente perseguite del legislatore nel disciplinare questo tipo di società. Ciò si deve al fatto che, nonostante vi siano agevolazioni come l`esenzione dal diritto di bollo, di segreteria, oltreché la gratuità degli onorari notarili, è molto probabile che nella fase iniziale la società subirà costi tali da ridurre immediatamente il patrimonio netto ad un ammontare inferiore dei due terzi del capitale. Ad esempio, in un contesto analogo, ma non ancora attualmente esteso ad altre tipologie di società, tali considerazioni hanno portato il legislatore a procrastinare nel tempo l`applicabilità delle predette regole per le start-up di carattere innovativo, così come sancito dal D.L. 179/2012.
Tali ragionamenti, come sottolineato dalla massima 131 del notariato di Milano, sebbene condivisibili, non possono però condurre alla disapplicazione della disciplina sulla tutela del capitale, non essendo prevista un`espressa deroga alle suddette regole.
Laddove quindi, l`ammontare del capitale convenzionalmente determinato dalle parti dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori sono tenuti ad avviare la specifica procedura informativa e gli opportuni provvedimenti.
Secondo lo studio 892/2013 del Consiglio Nazionale del Notariato, la disciplina della riduzione del capitale per perdite è applicabile anche nel caso di perdite tali da ridurre il capitale anche al disotto del limite legale. Fissando infatti tale soglia ad un euro, il legislatore sta ad indicare che pur potendo la società operare con un capitale praticamente nullo, non potrà invece operare con un patrimonio con segno negativo.

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