Pubblicato in Ratio News
La particolare attenzione del legislatore sulla trasparenza in tema di parti correlate è finalizzata ad evitare, o quantomeno limitare, l`eventualità che gli amministratori pongano in essere condotte difformi da quelle ordinarie, potenzialmente in grado di generare pregiudizio per soci e creditori sociali.
La nozione di parte correlata a cui il nostro ordinamento fa riferimento è contenuta nei principi contabili internazionali allo IAS 24. Come noto, l`art. 2427 C.C., al n. 22-bis, precisa che l`informativa sulle operazioni tra parti correlate è subordinata alla presenza contemporaneamente di 2 requisiti: il requisito dimensionale della rilevanza, e che l`operazione sia condotta a condizioni non conformi a quelle di mercato.
Sebbene permanga sempre la facoltà di riportare l`informativa circa le operazioni tra parti correlate, l`obbligo invece sorge nel solo caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate.
Il legislatore non fornisce una definizione al concetto di rilevante, si rimanda quindi alla nozione contenuta nell`OIC 11 che identifica come rilevanti quelle operazioni che hanno un effetto significativo o rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei suoi destinatari. Nel documento pubblicato dal CNDCEC a marzo 2010 vengono proposti riferimenti oggettivi per determinare la rilevanza. Il documento propone la soglia quantitativa del 5% come limite del rapporto tra il corrispettivo dell`operazione ed i ricavi della società. Alternativamente può essere preso spunto dal Regolamento Consob n. 17221 che, mantenendo fissa la soglia del 5%, suggerisce, oltre all`indice del corrispettivo (rapporto tra corrispettivo dell`operazione ed il patrimonio netto della società), l`indice di rilevanza dell`attivo e l`indice di rilevanza delle passività.
Per quanto riguarda il disallineamento con le condizioni di mercato, con esso non si fa riferimento al solo valore economico dell`operazione, ma vanno considerate anche le motivazioni che hanno portato al compimento dell`operazione e le ragioni che hanno spinto ad effettuare l`operazione con una parte correlata e non con soggetti terzi.
Qualora persistano entrambe le suddette condizioni, la società dovrà specificare l`importo, ossia l`ammontare dell`operazione posta in essere e gli effetti che essa genera sull`andamento economico, finanziario e patrimoniale della società, la natura del rapporto che lega le parti, ed infine ogni altra informazione volta a rendere il più facile possibile la comprensione del bilancio e le ragioni che hanno spinto gli amministratori ad intraprendere l`operazione.
Tale previsione normativa si applica a tutte le società che redigono il bilancio civilistico, sebbene il legislatore abbia previsto all`art. 2435-bis un regime informativo agevolato per tutti i soggetti a cui è concesso di redigere il bilancio in forma abbreviata.
Per queste società, l`art. 2435-bis C.C., al c. 5, concede un alleggerimento delle informazioni da dettagliare in nota integrativa. In particolare, il codice civile al c. 6 dispone che le società possono limitare l`informativa richiesta ai sensi dell`art. 2427, c. 1, n. 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all`obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell`art. 2427, c. 1, n. 22-ter.
Si precisa che, sebbene manchi una specifica definizione giuridica, per maggiori azionisti si devono intendere gli azionisti di maggioranza e quelli che detengono partecipazioni di collegamento, così come chiarito dall`OIC 12. Per un ulteriore approfondimento si veda il documento pubblicato dal CNDCEC del novembre 2012, incentrato sulla redazione del bilancio per le società di minori dimensioni.