Pubblicato in Ratio News
Il D.Lgs. 135 del 17 luglio 2016 di attuazione della direttiva 2014/56/UE ha modificato il “testo unico della revisione”, introdotto con il D.Lgs. 39/2010. Tra le numerose novità il presente contributo esamina: il contenuto del registro, la deontologia e lo scetticismo professionale, la riservatezza e il segreto professionale.
Tra le varie novità introdotte dal D.Lgs n. 135/2016 vi è la previsione dell’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per gli iscritti al registro. Tale obbligo ha lo scopo di rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni da e verso il registro. In tal modo si pone in essere un adeguamento con gli obblighi già previsti per tutte le altre categorie di professionisti tenuti all’iscrizione in un apposito registro (le c.d. categorie protette). Per quanto invece riguarda le altre informazioni, esse risultano pressoché invariate.
Viene inoltre riscritto l’articolo 8 che distingueva i revisori in due categorie: gli attivi e gli inattivi. La nuova suddivisione distingue gli iscritti in due sezioni, la sezione A, ossia quelli che svolgono l’incarico di revisione, e la sezione B, ossia coloro che risultano abilitati, ma non svolgono concretamente incarichi di revisione.
Per coloro che risultano inattivi è comunque consentito lo svolgimento di attività professionali diverse della revisione legale, ossia incarichi sindacali, perizie o attestazioni così come previsto dal codice civile. Agli iscritti al registro, sia nella sezione A sia nella sezione B, è richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione nell’aggiornamento dei contenuti presenti nel registro, permane l’obbligo della formazione continua, nonché dell’adempimento del contributo annuale di iscrizione.
Nel caso in cui un revisore inattivo (ora sezione B) non intendesse continuare il processo di formazione continua ha la possibilità di cancellarsi ed eventualmente poi riscriversi. La principale differenza tra gli iscritti nelle due sezioni rimane l’assoggettamento (sezione A) o l’esonero (sezione B) ai c.d. controlli sulla qualità.
Risulta inoltre innovato l’articolo 9 del D.Lgs 39/2010 con l’introduzione del concetto di scetticismo professionale. Concetto che, in realtà, già è presente all’interno dei principi di revisione ISA Italia. Per scetticismo si intende un atteggiamento basato su un approccio di carattere dubitativo, che quindi induce il revisore ad un costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indurre a una potenziale inesattezza dovuta ad un errore o ad una frode, nonché a una costante valutazione critica della documentazione relativa alla revisione.
Altra novità riguarda l’inserimento dell’articolo 9-bis, che disciplina alcune regole in tema di riservatezza e segreto professionale. Riservatezza a cui si deve attenere il revisore in relazione a tutte le informazioni acquisite durante l’attività, ma che permane anche oltre la sua cessazione. Si precisa però che tale riservatezza non sussiste al momento del passaggio di informazioni dal revisore uscente al revisore (o società di revisione) subentrante.