Pubblicato in Ratio News
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con comunicato stampa diffuso il 21 febbraio 2019 ha affermato che le novità apportate in materia di comunicazione dei benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni (Articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017), ma anche l’eventuale applicazione della nuova legge di rivalutazione dei beni (Legge 145/2018, art.1, commi 940-950), possono giustificare, qualora lo statuto sociale preveda tale opzione, la deroga al normale timing di approvazione del bilancio 2018.
Come espressamente previsto dal secondo coma dell’articolo 2364 c.c., l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno ed entro i termini stabilito dallo statuto. Termini che però non possono eccedere un periodo superiore ai 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo stesso articolo però prevede inoltre alcune deroghe alle ordinarie previsioni. Infatti, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, gli amministratori possono avvalersi di un maggior tempo, ma non eccedente i 180 giorni. Il rinvio però può anche essere posto in essere qualora vi siano esigenze dovute alla struttura e all’oggetto sociale.
A tal riguardo, il Consigliere Nazionale Raffaele Marcello ha sottolineato come i provvedimenti relativi alle comunicazioni da effettuare per i soggetti che hanno ottenuto benefici dalla pubblica amministrazione abbiano generato non poche apprensioni a commercialisti e società. Apprensione frutto anche delle logiche sanzionatorie in caso di mancato rispetto di tali previsioni che possono comportare la restituzione del beneficio (o introito) conseguito. Al pari, la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa, richiede perizie di stima in funzione di una valutazione circa la sua effettiva convenienza. Tempistiche che mal si conciliano con gli ordinari 120 giorni.
A tal proposito, in considerazione del rilevante impatto che tali novità possono in taluni casi avere, si evidenzia la necessità di deroga oltre la normale scadenza. Resta comunque obbligatorio che gli amministratori segnalino le cause di dilazione nella relazione sulla gestione, quando questa sia redatta, oppure tali motivazioni dovranno essere argomentate all’interno della nota integrativa. Dovrà essere inoltre redatto, nei termini per l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio, un verbale in cui si individuano le cause che hanno indotto a ricorrere al maggior termine. L’assemblea preventivamente alla delibera di approvazione del bilancio deve approvare le ragioni alla base di tale differimento.