Pubblicato in Ratio News
Nel mese di settembre Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 208 incentrato sul tema della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore. Il documento sostituisce il documento di ricerca n. 139 del luglio 2009, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158.
Come noto, a seguito della Legge finanziaria del 2008, era previsto un doppio regime sanzionatorio in capo al revisore. Infatti, la normativa prevedeva gli estremi per la sanzionabilità nel caso di infedeltà della dichiarazione redditi non rilevata nella relazione di revisione, ma anche per l’omissione della sottoscrizione della dichiarazione stessa. Tale impostazione è stata poi modificata con l’introduzione delle novità contenute nel D.Lgs. 158 del 2015.
L’Attuale testo normativo prevede che, se la dichiarazione dei redditi delle società o degli enti sottoposta a revisione legale ai sensi della normativa civilistica o di leggi speciali, non risulta sottoscritta dal soggetto chiamato a svolgere l’attività di revisione, sia necessario applicare una sanzione amministrativa quantificata per un importo pari fino al 30% del compenso relativo all’attività di redazione della relazione, e comunque non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un valore minimo pari ad euro 250.
Il provvedimento pertanto, a differenza che in passato, prevede la sola punibilità in capo al soggetto incaricato del controllo legale in caso di omessa sottoscrizione della dichiarazione. Come specificato dal documento Assirevi però, la sottoscrizione non è da intendersi quale espressione di un giudizio di merito sulla completezza e correttezza della dichiarazione. Tale mansione infatti non spetta a revisore, ma rimane in capo agli organi sociali.
Il revisore, in ottemperanza alla natura del suo incarico, per quanto riguarda documenti quali la dichiarazione dei redditi, il modello IRAP, il consolidato Nazionale e Mondiale, dovrà comunque porre in essere specifiche procedure di verifica quali, ad esempio, con riferimento ai modelli di dichiarazione di redditi, un riscontro tra le scritture contabili e i dati esposti all’interno della dichiarazione, nonché sarà chiamato a verificare la corrispondenza dei valori a seguito un’analisi dei prospetti di raccordo tra valori civili e valori fiscali. Tale provvedimento è esteso, così come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, alla sottoscrizione del modello 770 che, al pari della dichiarazione dei redditi, dovrà essere firmata dai soggetti che sottoscrivono la relazione. Quest’ultima dichiarazione può prevedere in capo al revisore un’attività di verifica basata sul metodo del campionamento volto riscontrare la coincidenza tra quanto contabilizzato a quanto esposto nel modello.