La revisione dei fondi per rischi

Pubblicato in Ratio News

Il bilancio d’esercizio deve essere redatto secondo il principio della prudenza. Tale principio prevede, in linea generale, che le perdite siano iscritte anche se solo probabili, mentre gli utili solo se certi. Tale asimmetria di trattamento è volta a tutelare il creditore sociale ed il revisore è chiamato a verificare il corretto comportamento delle posizioni caratterizzate dall’incertezza.

Il revisore per verificare che il bilancio rappresenti in maniera veritiera e corretta il reale andamento sociale dovrà valutare non solo quelle passività definibili come certe, ma anche il corretto trattamento di quelle definite come potenziali. Le c.d. passività potenziali, così come definite dagli OIC, sono quelle passività connesse a situazioni già esistenti alla data del bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza circa il loro esito. La valutazione deve avvenire sulla base della conoscenza di specifiche situazioni, su esperienze relative al passato e su ogni altra informazione da ritenersi utile. La logica di contabilizzazione di tali poste dipende da due fattori, in primis dal grado di realizzabilità (o avveramento) della passività in questione, ma anche dalla possibilità di poterne quantificare l’ammontare. Circa il “grado di avveramento”, le uniche passività obbligatoriamente da iscrivere sono quelle probabili (>50%), quelle invece solo possibili (<50%) dovranno essere solo illustrate in nota. Delle passività probabili però sarà possibile iscrivere solo quelle che possono essere attendibilmente stimate. Se invece l’onere non dovesse essere stimabile, situazione poco frequente nella prassi, non sarà comunque possibile fare alcun accantonamento, ma ci si limiterà a inserire adeguate informazioni in nota integrativa. Sotto il profilo contabile tali poste sono generalmente suddivise in due principali categorie: il fondo imposte ed i fondi per controversie legali. Il Fondo imposte accoglie generalmente gli accantonamenti per imposte non ancora certe nell’ammontare, in quanto oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Per verificare la loro adeguatezza, il revisore dovrà effettuare delle verifiche sui pendenti in corso, su eventuali ricorsi presentati dalla società nonché sui eventuali verbali di contestazione della polizia tributaria. Al fine di reperire tale documentazione il revisore può inviare una lettere ai consulenti fiscali, ma anche previa autorizzazione, interfacciarsi direttamente con gli uffici competenti (agenzia delle entrate o/e soggetti riscossori).

Per quanto invece concerne il fondo per controversie legali, esso si riferisce alle pendenze risarcitorie in capo alla società a favore di clienti o altri soggetti. Tale posta deve essere verificata circolarizzando i legali. Il revisore deve procedere con l’analisi dei conti relativi ai legali, in modo da individuare eventuali legali dell’impresa non indicati dagli amministratori, ma anche ottenendo le lettere di attestazione da parte degli amministratori che tutte le controversie legali siano state adeguatamente documentate in bilancio. Sarà poi compito del revisore confrontarsi con i legali per giungere ad una più attendibile valutazione circa la realizzabilità di determinate situazioni nonché ad una loro stima quantitativa.

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