Pubblicato in Ratio News
Per fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio si intendono quei accadimenti, positivi o negativi per l’impresa, che si manifestano tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio. Questi fatti, a seconda della loro natura, richiedono in specifiche situazioni l’obbligo del loro recepimento nel bilancio in chiusura. In particolare, saranno da recepire quei fatti, successivi alla data di bilancio, ma in grado di influenzare condizioni già esistenti in tale data e che richiedono modifiche nella valorizzazione di attività o passività. Non sono invece da recepire eventuali fatti che mettono in evidenza situazioni sorte successivamente alla data del bilancio, o che non producono effetti rilevanti. Questi ultimi però, sebbene non produttivi di modifiche alle poste di bilancio, qualora rilevanti, devono essere menzionati nella nota integrativa al fine di non cagionare pregiudizio nei confronti degli utilizzatori del bilancio.
Sotto il profilo temporale, il termine entro il quale il fatto si deve verificare è da individuarsi entro la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. In caso però si verificasse un evento tale da pregiudicare l’attendibilità del bilancio, prima della data dell’Assemblea di approvazione, gli amministratori sono comunque chiamati a modificare il progetto stesso.
In ambito della revisione, il revisore quindi è obbligato a porre in essere specifiche procedure finalizzate ad ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi in merito alla completezza delle informazioni circa i fatti intervenuti successivamente alla data del bilancio. Sarà quindi necessario che il revisore verifichi le procedure poste in essere dalla società per l’identificazione degli eventi successivi. E procedere con una lettura attenta dei verbali delle Assemblee e del consiglio di amministrazione tenutesi dopo la chiusura dell’esercizio, ma anche alla lettura dell’ultima situazione infrannuale disponibile, nonché di eventuali budget e delle previsioni finanziarie. Il revisore potrà, qualora ne ravveda la necessità, anche richiedere al legali/consulenti della società aggiornamenti circa eventuali procedimenti in corso. Lo stesso principio di revisione ISA 560 prevede inoltre che i revisori richiedano alla Direzione una verifica degli eventi successivi che possono influenzare il bilancio, con particolare attenzione per quanto riguarda le voci contabilizzate sulla base di dati preliminari e non definitivi; l’assunzione di nuovi impegni da parte della società (mutui, garanzie, ecc.); la vendita di elementi dell’attivo al di fuori della gestione ordinaria; l’effettuazione di operazioni di finanza straordinaria, l’effettuazione a discapito della società di operazioni di espropriazione o l’eventuale danneggiamento dei suoi asset.
In presenza di elementi probativi che mettano in luce fatti in grado di influenzare significativamente il bilancio, il revisore deve verificare che essi siano adeguatamente rappresentati in bilancio sia sotto il profilo contabile che in termini di informativa resa. In caso contrario il revisore dovrà chiedere agli amministratori di modificare il progetto di bilancio alla luce dei suddetti eventi.