Pubblicato in Ratio News
Il D.Lgs. 135 del 17 luglio 2016 di attuazione della direttiva 2014/56/UE ha modificato il “testo unico della revisione”, introdotto con il D.Lgs. 39/2010. Tra le numerose novità la modifica normativa è anche intervenuta sulla struttura e sui contenuti della relazione alla revisione.
A seguito del D.Lgs 135/2016 sono stati riscritti gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 39 del 2010. Tali articoli si riferiscono alla relazione di revisione, nonché alle responsabilità del revisore per conformarle a quanto richiesto dall’articolo 29 della Direttiva UE n. 56 del 2014. L’intervento mira ad armonizzare l’impianto della relazione del revisione. Le novità sono limitate, in quanto la norma ripropone la struttura dell’attuale art. 14 con la previsione però di un paragrafo aggiuntivo, come si dirà nel seguito.
Il giudizio si articolerà in un paragrafo introduttivo volto a individuare il bilancio d’esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale, nonché il quadro normativo applicabile in relazione al tipo di soggetto sottoposto a revisione legale.
La relazione continua poi con una descrizione sulla portata della revisione, facendo specifico riferimento ai principi di revisione presi in considerazione durante l’espletamento dell’incarico.
Segue poi il paragrafo riferito al giudizio sul bilancio, paragrafo volto a indicare se il bilancio risulta conforme o meno alle norme che ne disciplinano la sua redazione, nonché se esso sia in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione in cui verte l’impresa sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. In questa sezione l’ampiezza del paragrafo così come i contenuti variano a seconda della tipologia di giudizio. In particolare, i giudizi che il revisore può esprimere sono i seguenti: giudizio positivo, giudizio positivo con rilievi, giudizio negativo, oppure impossibilità ad esprimere un giudizio. In caso però di opzione difforme dal c.d. giudizio positivo senza rilievi (c.d. clean opinion), il revisore è chiamato ad illustrare in modo analitico nella propria relazione i motivi che hanno portato a tale difformità.
Segue poi il paragrafo dei richiami di informativa, ossia informazioni che il revisore ritiene di dover mettere in evidenza al fine di far meglio comprendere il bilancio e l’annessa relazione ai loro utilizzatori. A tale paragrafo segue poi il cosiddetto giudizio sulla coerenza, ossia una dichiarazione con la quale il revisore verifica che la relazione sulla gestione, nel caso in cui sia presente, non contenga errori significativi e pertanto che la stessa rappresenti in maniera veritiera l’andamento della gestione e rispetti le previsioni di legge di cui all’art. 2428 c.c.. Segue poi il nuovo paragrafo previsto dalla norma in merito alla dichiarazione su eventuali incertezze significative, ossia eventi o circostanze potenziali in grado di mettere eventualmente a repentaglio il perdurare del presupposto di continuità aziendale. La relazione si conclude poi con l’indicazione dei riferimenti del soggetto revisore, o della società, che ha effettuato la revisione legale. Tale relazione deve quindi essere datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico. Si precisa che la relazione deve rispettare gli stessi termini e modalità di deposito del bilancio (e della relazione dei sindaci) a cui si riferisce.