La formazione continua obbligatoria per i revisori legali

Pubblicato in Ratio News

Il Ministero dell’Economia delle Finanze, con la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, ha diramato le regole relative agli obblighi di formazione per i revisori legali. Il presente contributo sintetizza quanto richiesto per il triennio 2017-2019.

La circolare pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanza ha esplicitamente fissato l’obbligo di formazione continua per i revisori legali iscritti al registro. Tali obblighi formativi decorrono dal 1° gennaio 2017 e si protrarranno per un intero triennio, ossia fino al termine del 2019. Tale obbligo di formazione richiederà ai revisori la partecipazione a programmi di formazione erogati dal Ministero stesso, oppure attraverso organismi convenzionati. In alternativa, il revisore potrà anche aderite alle proposte formative erogate da società o enti pubblici e privati accreditati, nonché mediante riconoscimento della formazione erogata dagli stessi albi professionali.

Così come disposto dal Ministero, infatti, ogni iscritto al registro dei revisori dovrà maturare in tutto il triennio 2017-2019 almeno 60 crediti formativi, ripartiti in blocchi da 20 CFU per anno solare. Si tenga presente che, così come esplicitamente illustrato nella circolare, un credito formativo equivale a un’ora di formazione. Di questi 20 crediti, almeno 10 dovranno essere conseguiti partecipando a corsi incentrati su specifici temi (materie) ritenuti primari in ambito della revisione e pertanto espressamente indicati dal Ministero, tra questi ad esempio vi è la gestione del rischio e controllo interno, la conoscenza dei principi di revisione nazionali ed internazionali, la deontologia professionale e il requisito dell’indipendenza, nonché la tecnica professionale della revisione. I restanti 10 crediti formativi potranno essere maturati su materie scelte del revisore quali ad esempio: contabilità generale, bilancio d’esercizio e bilancio consolidato, principi contabili nazionali ed internazionali, nonché analisi finanziaria. Ma anche, in alternativa, faranno cumulo eventuali corsi volti all’approfondimento dei “diritti”, come ad esempio, diritto commerciale, societario, fallimentare e tributario. Il revisore dovrà stare attento a diversificare le tematiche su cui va a maturare i crediti della revisione, in quanto, se nel corso del triennio il candidato dovesse partecipare due volte allo stesso corso, oppure a corsi diversi ma incentrati sullo stesso tema, i suddetti corsi varranno conteggiati una sola volta al fine della maturazione dei crediti della revisione.

Inoltre, a differenza di sovente accade per la formazione ai dottori commercialisti, come ad esempio nel caso di superamento di un’età soglia, per i revisori legali non è previsto nessun tipo di esonero dall’obbligo di formazione.

Si fa inoltre presente che l’accreditamento dei crediti formativi conseguiti durante l’anno avverrà solo a seguito di verifica, in particolare, così come riportato in circolare, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla data di sostenimento del corso l’ente accreditato (ai fini della formazione) dovrà effettuare una specifica comunicazione al registro. Tale comunicazione attribuirà a ciascun revisore il numero dei crediti conseguiti.

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