Pubblicato in Ratio News
A più di due anni della sua introduzione, e a un anno della sua trasformazione in misura agevolativa strutturale, la Fondazione dei Commercialisti a metà dicembre ha pubblicato un documento di ricognizione sul particolarmente rilevante tema, per il nostro Paese, dell’Art bonus.
Al fine di sostenere il patrimonio culturale pubblico, il legislatore tributario ha inserito il c.d. Art bonus, con l’obiettivo di incentivare, tramite la leva fiscale, l’attività di mecenatismo. Incentivo che sembra avere prodotto gli effetti sperati se si considera che il numero di “mecenati” nel 2016 si è incrementato da un valore iniziale di 2040 ad un valore prossimo ai 3800 (dato fornito il portale Web del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).
Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto al soggetto che effettua erogazioni liberali in denaro esclusivamente a sostegno del patrimonio culturale pubblico. Tale incentivo originariamente introdotto come provvedimento temporaneo (doveva infatti interessare i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013), è stato in seguito reso strutturale tramite la Legge di Stabilità 2016,.
Ne possono beneficiare tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro natura, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, previsti dalla Circolare n. 24 del 31 luglio 2014 dell’Agenzia delle Entrate. Si precisa quindi che tale disposizione non prevede differenti regimi tributari delle erogazioni a favore della cultura in relazione alla natura e alle caratteristiche del soggetto erogante. Al fine di usufruire di tale incentivazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007, ossia tramite strumenti di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità. Inoltre, le erogazioni devono essere volte a: interventi di manutenzione, protezione e restauro dei Beni Culturali pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché realizzazione di nuove strutture il restauro e il potenziamento di quelle esistenti. Il credito d’imposta che matura spetta nella misura del 65% dell’ammontare delle erogazioni effettuate. Si tenga presente che la norma è stata successivamente modificata in quanto, la precedente formulazione faceva riferimento alle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, mentre concorreva per il 50% alle erogazioni effettuate nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ora sono stati inseriti alcuni limiti quantitativi di spettanza del beneficio in relazione alla natura dei redditi prodotti dal soggetto beneficiario. Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito di posta il credito è riconosciuto nei limiti del 0,5% dei ricavi, così come determinato ai sensi dell’articolo 85 e 57 del Tuir. Si precisa inoltre che le detrazioni/deduzioni previste per le erogazioni liberali potranno trovare applicazione solo con riferimento alla fattispecie non qualificabile nel presente regime di vantaggio. Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, ognuna delle quali costituisce il limite massimo di fruibilità per ciascun periodo d’imposta.