Il principio di rilevanza e le indicazioni dell’OIC 11

Pubblicato in Ratio News

Il presente contributo analizza il principio della rilevanza, ossia quel principio che permette di disapplicare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se la loro osservanza non produce effetti rilevanti nel fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

In base al principio della “rilevanza” non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza non produca effetti rilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, co. 4, c.c.). In caso di applicazione di tale principio, la norma prevede l’obbligo di illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali si è data attuazione a tale previsione di legge. L’OIC 11 recentemente approvato analizza le modalità applicative di tale postulato del bilancio, introdotto a seguito del D.Lgs. n. 139/2015. Sul piano definitorio, un’informazione deve essere considerata rilevante “quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”. Si tratta di una nozione sostanzialmente sovrapponibile a quella di “significatività” disciplinata dai principi di revisione. Ma la problematica applicativa più rilevante è rappresentata dalla modalità di valutazione della rilevanza o meno di un’informazione.

Il principio contabile richiede che la valutazione della rilevanza dei singoli elementi che determinano le voci di bilancio debba avvenire “nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”. Si tratta di un concetto “pervasivo nel processo di formazione del bilancio”. La quantificazione della rilevanza non può limitarsi ad un piano prettamente quantitativo, devono infatti essere tenuti in considerazione anche elementi qualitativi. L’OIC non suggerisce un meccanismo rigido per valutare la rilevanza sul piano quantitativo, ma sottolinea che devono essere tenuti in considerazione “la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio”. I valori di bilancio da considerare quali riferimento per la determinazione della rilevanza possono variare da caso a caso, ma devono essere privilegiati quegli elementi che si ritiene interessino maggiormente i destinatari primari del bilancio. Come però sottolineato dall’OIC 11 non si può limitare la valutazione della rilevanza ad un ragionamento puramente quantitativo. Sul piano qualitativo, vanno considerate le “caratteristiche peculiari dell’operazione, o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società. Si pensi, ad esempio, alla maggiore rilevanza di un’operazione con parti correlate rispetto alla medesima operazione posta in essere con un soggetto indipendente.

In caso di applicazione nel bilancio di tale principio della rilevanza, l’OIC 11 precisa che l’obbligo di fornire una specifica informativa nella nota integrativa deriva dalla decisione consapevole di derogare alla norma contabile. È pertanto essenziale, in tali casi, che sia dato conto delle “concrete modalità di applicazione dei principi contabili” alla realtà aziendale, evidenziando “le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell’art.2423 c.c.”. L’OIC 11 precisa che nei diversi principi contabili sono identificate alcune fattispecie di casi di possibile deroga, ma si tratta di esemplificazioni e pertanto non sono esaustive.

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