Il bilancio delle micro-imprese

Pubblicato in Ratio News

Il D.Lgs. 139/2015, in recepimento della direttiva contabile 2013/34/UE, ha introdotto, nel nostro Ordinamento, una nuova configurazione di bilancio d’esercizio: la micro-impresa. Nel presente contributo sarà analizzata tale fattispecie più nel dettaglio.

Il c.d. Decreto Bilanci ha introdotto il nuovo art. 2435-ter c.c. che definisce e disciplina l’informativa obbligatoria per le società di capitali di ridotte dimensioni definite “micro-imprese”. Per tali tipologie di società sarà possibile, a partire dal bilancio d’esercizio 2016, una notevole semplificazione in fase di predisposizione del bilancio. Tali minori adempimenti si propongono di tradursi in un contenimento nei costi di redazione del bilancio per le società in fase embrionale o di scarso sviluppo.

Come criterio per individuare le imprese qualificabili “micro”, così come avveniva in precedenza, vi sono tre soglie dimensionali. In particolare, il totale dell’attivo non deve essere superiore ai 175 mila euro, il fatturato non può eccedere i 350 mila euro, o ancora il numero medio dei dipendenti nel corso del periodo non può eccedere le 5 unità. Non devono essere superati per due esercizi consecutivi due su tre di tali parametri per poter beneficiare delle semplificazioni previste per le micro-imprese. In caso di superamento di due di essi per due esercizi consecutivi, in automatico già dal secondo anno si opterà per un’altra configurazione informativa (bilancio abbreviato o in forma estesa a seconda delle dimensioni). Per quanto invece riguarda le società neocostituite, i parametri devono essere rispettati già nel primo esercizio, altrimenti la società dovrà necessariamente redigere il primo bilancio in forma abbreviata o ordinaria. Inoltre, per rientrare in questa categoria, la società non deve aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il bilancio di queste società viene detto super-semplificato in quanto costituito esclusivamente dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico che possono essere redatti secondo le modalità del bilancio abbreviato. Non è pertanto più necessario il prospetto di nota integrativa (obbligatorio nell’abbreviato), a condizione però che in calce allo stato patrimoniale sia riportato l’importo complessivo degli impegni e delle garanzie (punto 9 dell’art. 2427 c.c.) e l’ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci (punto 16 dell’art. 2427 c.c.). Le micro imprese sono anche esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione a condizione che sia data informazione sulle azioni proprie o di quote di società controllanti così come previsto dall’art. 2428 c.c., numeri 3 e 4. Tra le novità si segnala però che, a differenza di quanto era previsto per i bilanci in forma abbreviata, nella nuova formulazione dello stato patrimoniale non è più prevista specifica esposizione dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione nelle immobilizzazione. Ne risulta quindi che tali voci saranno solo più presentate al valore netto contabile alla data del bilancio. Al pari, il conto economico non annovererà più la gestione straordinaria, ossia quelle che secondo il bilancio in IV Direttiva erano catalogati sotto la lettera E. Inoltre, per le micro imprese non sarà da applicare il costo ammortizzato così come non dovranno essere contabilizzati i derivati.

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