Pubblicato in Ratio News
Le imprese che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile, a seguito della L. 147/2013, possono rivalutare i beni d`impresa nel bilancio 2013, in deroga all`art. 2426 del Codice Civile.
Le immobilizzazioni materiali, i beni immateriali e le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate possono essere rivalutate a condizione che tali beni e partecipazioni risultino iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31.12.2012.
I soggetti chiamati ad effettuare i controlli dovranno, quindi, verificare in prima battuta che il bene rientri nel novero delle immobilizzazioni rivalutabili ex L. 147/2013 e che risulti già in bilancio al 31.12.2012. Accertata la presenza dei suddetti presupposti, i controlli saranno incentrati sul valore di iscrizione risultante dalla valutazione, sul mantenimento della vita utile stimata, sulla metodologia contabile utilizzata e sull`informativa integrativa fornita.
In merito al valore iscritto, esso non può in nessun caso superare il valore effettivamente attribuibile al bene con riguardo alla sua consistenza, capacità produttiva, all`effettiva possibilità di economica utilizzazione nell`impresa (il cosiddetto “valore d`uso“), nonché al valore corrente e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri (valore di mercato).
Si precisa però che la norma non impone la perizia come elemento probativo a sostegno del valore di iscrizione. Il revisore dovrà, in sua assenza, esaminare nel dettaglio eventuali altri elementi probativi e se lo reputa opportuno, principalmente in caso di impresa in difficoltà, ricorrere ad una perizia interna preferibilmente validata da un perito indipendente.
Come noto, la sola rivalutazione non implica necessariamente una modifica della vita utile residua del bene; si dovrà pertanto verificare che, in caso di modifica della vita utile, essa non sia stata effettuata al solo fine di una rideterminazione del valore degli ammortamenti, ma sia supportata da una nuova stima sulla durata di utilizzazione dell`immobilizzazione.
In merito alla corretta metodologia di contabilizzazione, gli amministratori possono optare o per l`utilizzo della tecnica dell`incremento del costo storico dell`immobilizzazione, o della riduzione del fondo ammortamento o, ancora, della rivalutazione del costo storico e contestuale rideterminazione del fondo ammortamento. A prescindere della tecnica utilizzata, sarà necessario controllare che l`ammortamento nel bilancio 2013 non sia stato determinato sul valore rivalutato, in quanto l`effetto rivalutazione influenzerà la quota ammortamento solo dall`esercizio successivo.
Sotto il profilo fiscale, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell`IRAP mediante il versamento di un`imposta sostitutiva. La riserva che viene a formarsi a seguito della rivalutazione risulterà in sospensione d`imposta a meno che non venga affrancata. In tal senso il controllo verterà sul rispetto degli adempimenti di natura fiscale e sulla corretta gestione della loro rappresentazione in bilancio.
A livello di informativa, come previsto dai principi contabili nazionali, in nota integrativa devono essere indicati i criteri seguiti per la rivalutazione, la legge speciale che l`ha determinata, l`importo della rivalutazione ed infine l`effetto prodotto sul patrimonio netto. Allo stesso modo, sarà necessario verificare che sia riportata notizia circa la sospensione o meno della riserva e dell`eventuale vincolo alla sua distribuzione.