Pubblicato in Ratio News
Trattandosi di un evento eccezionale, il principale impatto dovrebbe riguardare la nota integrativa, ma possibili conseguenze possono derivare anche dalla prospettiva di continuità aziendale.
L’11.03.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha attribuito all’emergenza sanitaria da COVID-19 il grado di pandemia. Si tratta di uno scenario che purtroppo ha colto impreparate anche le principali economie mondiali e che, come conseguenza, indurrà a un periodo di complessiva recessione, generando notevoli problematiche al tessuto economico-sociale delle principali aree industrializzate occidentali, con la compromissione del mondo finanziario.
Tali effetti, impattanti sull’economia reale delle nostre imprese, riguardano direttamente la rappresentazione che gli amministratori sono chiamati a dare per l’anno che verrà (2020), ma richiede anche numerose considerazioni circa le assunzioni alla base delle valutazioni effettuate nel definire i valori derivanti dal bilancio 2019, nonché sul suo processo di approvazione. Con la diffusione del virus nel nostro Paese, siamo in presenza di un accadimento successivo alla data di chiusura del bilancio 2019, pertanto per una sua corretta gestione occorre far riferimento alle indicazioni contenute nel principio contabile OIC 29.
Come supportato in dottrina l’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 è da ritenere in primo luogo un evento eccezionale, che in nessun modo poteva essere previsto entro il 31.12.2019. Pertanto, è da intendersi quale fatto successivo che non comporta variazioni nei valori di bilancio, trattamento riservato in passato anche alle catastrofi naturali che hanno colpito il nostro Paese (per esempio i terremoti).
Ciò detto, e in virtù della grande rilevanza e impatto che tale fenomeno ha, sarà necessario provvedere a un’opportuna informativa. A tal riguardo e come auspicato in dottrina sarà inoltre opportuno provvedere (amministratori) o richiedere (organo di controllo e revisori) l’integrazione delle note integrative in quei casi in cui il progetto di bilancio sia già stato approvato prima che in Italia si fossero registrati i primi casi. Nei casi in cui la società rediga la relazione sulla gestione, ex art. 2428 C.C., nella sezione “prevedibile evoluzione e gestione” sarà necessario commentare l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società nei primi mesi del 2020, nonché l’impatto che tale avvenimento produrrà nei mesi successivi di gestione così come quantificata nelle proiezioni effettuate dall’azienda (per esempio in fase di predisposizione del budget).
Inoltre, vista la rilevanza che tale emergenza sanitaria comporterà, gli amministratori, così come i sindaci e revisori, dovranno valutare l’impatto sul presupposto di continuità aziendale. Se, infatti, venisse meno la prospettiva della continuità aziendale, gli amministratori possono in maniera motivata proporre la liquidazione della società o la cessazione dell’attività operativa. Laddove, invece, sussistano dubbi circa la continuità aziendale, sarà necessario esplicitare le modalità e le attività attraverso le quali gli amministratori ritengono si possa ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e quindi le operazioni volte al superamento dello stato di crisi.
Nel caso però venisse meno l’assunzione della continuità, il bilancio 2019 non deve essere redatto con i criteri indicati dall’OIC 5, per le imprese in liquidazione, ma applicando i criteri delle imprese in funzionamento, così come sancito dall’OIC 11, seguendo criteri maggiormente prudenziali. Va però segnalato che il mutamento dello scenario complessivo e l’effetto sui flussi di incassi attesi potrebbe rimettere in discussione il valore recuperabile delle immobilizzazioni, che quindi potrebbero essere soggette a un più stringente impairment test. Questo elemento va considerato perché potrebbe richiedere invece un intervento sui numeri del bilancio.