Finanziamento soci: epistole o imposte

Pubblicato in Ratio News

A seguito delle crescenti difficoltà di accesso al credito, la problematica relativa all`approvvigionamento di risorse finanziarie a supporto delle imprese è sempre più un tema di particolare rilevanza ed attualità.

I primi soggetti, per interesse, chiamati quindi ad adempiere a tale funzione sono i soci. In particolare, le risorse finanziarie apportate dai soci all`interno della società possono alternativamente avere natura di conferimenti, ossia incrementare il patrimonio sociale (ad esempio, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, capitale sociale), oppure essere considerati meri finanziamenti e quindi da imputare nella voce debiti del passivo di stato patrimoniale. Se imputati a debito, i finanziamenti si distinguono in due categorie: prestiti fruttiferi ovvero debiti della società verso i soci per i quali saranno corrisposti interessi, oppure, prestiti infruttiferi cioè debiti su cui non matureranno interessi. Affinché non si ricada nella fattispecie della raccolta del risparmio, i soci possono finanziare la società a condizione che siano soci da almeno 3 mesi (risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi, se tale libro è presente), e detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell`ammontare del capitale sociale risultante dall`ultimo bilancio approvato.
Il rapporto che si instaura tra socio e società al momento dell`erogazione di un finanziamento soci è riconducibile al contratto di mutuo, per i quali atti si richiede la registrazione con l`applicazione dell`aliquota del 3%. Se, però, tale contratto viene redatto mediante scambio di corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta, nel quale saranno pattuite le caratteristiche del finanziamento, non è necessaria la registrazione, prevista invece solo poi in “caso d`uso”.
Tale modalità si concretizza nella spedizione della proposta della società ai soci allegando alla stessa un modello per l`adesione alla proposta di finanziamento. Il socio interessato a sottoscrivere il finanziamento restituisce con data certa il modello di adesione da lui firmato alla società e quindi effettua il pagamento (in genere con bonifico) dell`ammontare del finanziamento.
Inoltre, nel caso in cui il mutuo preveda la corresponsione di interessi, l`operazione rientra anche nel campo di applicazione Iva, ai sensi dell`art. 3 e art. 10 del D.P.R. 633/1972.
Può però capitare che, nel corso della normale gestione, dopo il conseguimento di ingenti perdite, si rilevi la necessità di ricapitalizzare l`impresa. In tal senso, il socio può, con la rinuncia al diritto alla restituzione, convertire il credito da lui vantato in capitale per l`impresa.
In tali casi è importante che la rinuncia sia effettuata mediante corrispondenza, ossia lettera unilaterale del socio alla società, per evitare rischi di natura fiscale.
Va infatti considerato che la Corte di Cassazione con sentenza 15585/2010 ha sostenuto l`obbligo di tassazione per i finanziamenti soci risultanti da verbale di assemblea straordinaria, se tali finanziamenti sono richiamati in sede di rinuncia per la copertura di perdite. Si segnala però che tale tesi risulta molto criticata in dottrina.
La tassazione non è comunque prevista nel più frequente caso in cui la rinuncia del credito avvenga al di fuori di atti sottoposti a registrazione. In questo caso, la rinuncia al finanziamento non forma oggetto di tassazione ai fini dell`imposta di registro.

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