Pubblicato in Ratio News
Negli ultimi anni, il tema della deducibilità dei canoni di leasing è stato più volte oggetto di interventi da parte del legislatore fiscale. Capitolo per ora conclusivo di tale processo sono le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014 che ha comportato una rideterminazione del periodo di deducibilità dei canoni fiscali.
Il trattamento fiscale del leasing finanziario è disciplinato dall`art. 102, c. 7 del Tuir. Tale articolo negli ultimi anni ha subito numerose modifiche. La Legge n. 244 del 24.12.2007, per i contratti di leasing su beni mobili, prevedeva la deducibilità fiscale a condizione che la durata minima del contratto fosse pari a due terzi del periodo d`ammortamento fiscale. Mentre, per i leasing concessi su beni immobili, la durata minima del contratto non poteva essere inferiore a 11 anni oppure non superiore a 18. Infine, la norma prevedeva, per i contratti su autoveicoli, che la deducibilità fiscale non fosse inferiore al periodo di ammortamento fiscale. Tale impostazione ancorava la deducibilità fiscale dei canoni alla durata civilistica del contratto, individuando un periodo di tempo minimo per la deducibilità fiscale dei suddetti. Per i contratti stipulati tra il 29.04.2012 ed il 31.12.2013, la Legge n. 44 del 26.04.2012 prevedeva che per i beni mobili la durata fiscale fosse pari a un periodo non inferiore ai due terzi dell`ammortamento fiscale, a prescindere dalla durata del contratto civilistico, mentre per i beni immobili la durata non doveva essere inferiore ad anni 11, ovvero pari almeno a 18, anche in questo caso prescindendo dalla durata del contratto civilistico. Per gli autoveicoli, la durata fiscale non doveva essere inferiore al periodo d`ammortamento fiscale, sempre prescindendo la durata del contratto civilistico. Tale impostazione rendeva, a differenza della previgente normativa, i canoni di leasing deducibili indipendentemente dalla durata civilistica del contratto, mantenendo però un periodo di tempo minimo stabilito dalla normativa fiscale pari ai due terzi dell`ammortamento fiscale. La L. 147 del 27.12.2013, con validità dal 1.01.2014, dispone per i beni mobili una durata fiscale pari ad un periodo non inferiore alla metà del periodo d`ammortamento fiscale, a prescindere dalla durata del contratto civilistico. Per i beni immobili la durata fiscale in ogni caso non deve essere inferiore ad anni 12, anche in questo caso prescindendo dalla durata del contratto civilistico. Rimane invece invariata la disposizione relativa agli autoveicoli. L`attuale impostazione, quindi, si caratterizza per la riduzione della durata fiscale del leasing su beni mobili ad un periodo di tempo, non più pari ai due terzi, bensì pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Per ciò che invece concerne i beni immobili, il limite è fissato a non meno di 12 anni. Sul piano operativo, possono pertanto venirsi a creare 3 differenti situazioni: il contratto di leasing ha una durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale, il contratto ha una durata superiore al periodo di deducibilità fiscale, ed infine, il contratto ha una durata inferiore al periodo di deducibilità fiscale.
Nelle prime due situazioni l`intero ammontare del canone sarà dedotto nell`anno. Nel terzo caso, invece, si provvederà ogni anno alla ripresa fiscale della parte di canone non deducibile, con lo stanziamento di imposte anticipate, che verranno poi riassorbite al termine del contratto, in presenza delle condizioni richieste dall`OIC 25.