Pubblicato in Ratio News
Necessario il rispetto di almeno un prerequisito per la qualifica: solitamente le imprese scelgono quello delle spese di ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15%. Possono essere considerati i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo.
La qualifica di start-up innovativa, così come di PMI innovativa, produce rilevanti vantaggi sotto il profilo fiscale, ma anche civilistico, rispetto alle start-up che non si fregiano di questa specifica qualifica. Per beneficiare però di tali incentivi, è necessario che la start-up risulti iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale iscrizione necessita il rispetto di almeno un prerequisito tra quelli previsti all’art. 25, c. 2 D.L. 179/2012 (L. 221/2012).
In particolare, come spesso accade, molte imprese optano per il requisito di spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo e il valore della produzione. Da tali spese sono escluse quelle riferite all’acquisto e alla locazione di beni immobili. Inoltre, sono da annoverare tra le spese di ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali la sperimentazione e la prototipazione, così come lo sviluppo del business plan, nonché le spese relative ai servizi di incubazione forniti da enti certificati. Potranno, poi, essere considerati i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, inclusi i soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuali, termini e licenze d’uso.
Tali spese dovranno essere descritte in nota integrativa nell’ultimo bilancio approvato, oppure qualora si trattasse del primo anno di vita dell’impresa, la loro effettuazione sarà assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up. Tale dichiarazione può presentare il conto economico previsionale per il primo anno di attività nel quale si evinca da un lato il c.d. valore della produzione, ma anche gli annessi costi della produzione. Il prospetto non deve necessariamente essere redatto secondo gli schemi dettati dall’art. 2425 C.C., ma facendo la norma riferimento a 2 specifiche nozioni del bilancio civilistico, tale configurazione è vivamente consigliabile.
Definite le grandezze di riferimento, sarà poi necessario specificare le singole spese di ricerca e sviluppo che l’impresa conta di sostenere. In particolare, tali spese, preferibilmente avvalendosi di una tabella, dovranno essere descritte nella loro natura e nelle finalità dell’investimento, oltre a fornire indicazioni sulla controparte che le porrà in essere. Tali voci, quindi, dovranno anche essere supportate da una stima quantitativa al netto di eventuale Iva.
Si fa inoltre presente che tali spese non necessariamente sono quelle iscritte in stato patrimoniale quali costi di sviluppo, ma si dovranno prendere in considerazione anche i costi che saranno imputati a conto economico (costi di ricerca base o applicata) in quanto non capitalizzabili ai sensi dell’OIC 24 (costi di sviluppo). Per una più accurata definizione delle spese di ricerca e sviluppo, oltre alle indicazioni fornite nel testo della norma in esame, si suggerisce di consultare ulteriori fonti quali il manuale di Oslo o il manuale di Frascati.
Definito quindi l’importo complessivo delle spese in R&S, questa grandezza sarà da comparare con il 15% del maggiore tra il valore della produzione o, forse, più realisticamente, i costi della produzione.