Pubblicato in Ratio News
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in data 27.02.2015, un documento che chiarisce il trattamento che i redattori dei bilanci dovranno applicare (già nei bilanci 2014) per la corretta gestione della separazione tra valore del terreno e valore del fabbricato, così come disciplinato dai nuovi principi contabili.
Il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali conclusosi nell`agosto 2014 ha riguardato anche l`OIC 16. Una delle modifiche apportate ha riguardato la sezione dedicata alla separazione tra valore del terreno e valore del fabbricato. La versione precedente del principio, infatti, concedeva la facoltà di non scorporare tali valori nel caso in cui il valore del terreno coincidesse con il valore, alla data di chiusura, dell`eventuale fondo di ripristino. L`attuale principio, invece, impone lo scorporo e pertanto l`iscrizione del fondo di ripristino. Lo scorporo del valore del terreno dal valore dell`aggregazione terreno-fabbricato si basa sul presupposto che il fabbricato sia soggetto a logoramento, mentre il terreno ha una vita utile non limitata nel tempo. Se il valore del fabbricato incorpora quello del terreno, su cui il fabbricato insiste, il valore del fabbricato va scorporato. I valori di tale scorporo deriveranno da stime, e non si può basare, come spesso in passato è accaduto, sulle percentuali fissate dalla normativa fiscale. Si precisa però, inoltre, che i principi contabili nazionali non richiedono necessariamente una perizia per la determinazione del valore delle due componenti. Ovviamente, la presenza di una perizia rappresenta, a differenze delle altre vie, sia per i redattori sia per i controllori una garanzia sugli importi iscritti a bilancio. L`indicazione fornita dall`OIC 16 non è una facoltà, bensì un obbligo. Le società che hanno in passato mantenuto separati i due valori non dovranno apportare alcuna modifica ai bilanci, per le altre invece si dovrà modificare l` impostazione contabile, c.d. cambiamento dei principi contabili. In tale logica, il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti suggerisce due vie alternative. La prima basata sulla rettifica del fondo ammortamento, rilevando in contropartita una sopravvenienza attiva straordinaria e parallelamente sulla costituzione del fondo di ripristino ambientale in contropartita al sorgere di una componente negativa di reddito (sempre di natura straordinaria). La seconda via si basa sulla riqualifica direttamente del fondo ammortamento in fondo di ripristino ambientale.
Successivamente, come previsto dall`OIC 29, si potrà verificare che la stima del fondo di ripristino ambientale sia da ritenere corretta oppure sia necessario incrementare o ridurre il saldo del fondo, rilevando in contropartita una sopravvenienza di natura ordinaria.
Nei casi in cui (situazione poco percorribile nella pratica), invece, una società avesse in precedenza ammortizzato il valore del terreno pur non prevedendo che a termine della vita utile saranno sostenuti oneri per il ripristino ambientale, tale situazione si configurerebbe come una correzione di errore che richiede la rettifica del valore del fondo ammortamento per ripristinare il valore del terreno e l`imputazione come contropartita dell`effetto derivante dalla correzione dell`errore di una sopravvenienza attiva di natura straordinaria.