Gli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina sul bilancio 2021

Pubblicato in Ratio News

Al pari di quanto accaduto con lo scoppio della crisi pandemica in tempo di bilancio 2019, allo stesso modo gli amministratori si stanno trovando in questi giorni a dover fronteggiare le difficoltà generate dall’attuale conflitto.

Con riferimento al principio contabile OIC 29, in relazione ai fatti successivi, va da subito considerato che il conflitto, iniziato il 24.02.2022, non comporta una variazione nei valori di bilancio in quanto, come già accaduto per i lockdown pandemici, si riferisce a una situazione sorta dopo la data di bilancio e non prevedibile al 31.12.2021. È comunque richiesto, nel caso in cui gli effetti siano ritenuti rilevanti per l’impresa, di fornire adeguata informazione in nota integrativa, in modo che gli utilizzatori del bilancio abbiano contezza delle criticità e incertezza a oggi in essere.

Tale approccio si estende anche a specifiche valutazioni prospettiche come, ad esempio, la determinazione della recuperabilità delle immobilizzazioni. Ai sensi del principio contabile OIC 9, al paragrafo 25 è specificato che, ai fini della determinazione dei flussi di cassa alla base dell’impairment test si debba far riferimento alle c.d. condizioni correnti; pertanto, non sono da considerare temporanei ed eccezionali peggioramenti dell’attività aziendale emersi dopo la data di chiusura dell’esercizio.
Diverso discorso va invece fatto per le verifiche relative alla sussistenza del presupposto di continuità aziendale. Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio potrebbero compromettere la sussistenza di tale presupposto, in particolate gli amministratori, potrebbero motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessarne l’attività. O ancora, un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, può far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
Se quindi, come disciplinato dall’OIC 11, a seguito di specifiche circostanze non risultasse plausibile altra alternativa alla cessazione dell’attività, i criteri di valutazione saranno quelli delle imprese in funzionamento, ma tenendo in considerazione il limitato orizzonte temporale residuo.

Questo si riverbera nei numeri di bilancio in quanto tra gli altri si dovrà rideterminare la vita utile, valori residui e recuperabilità dei cespiti, ma anche riesame della recuperabilità della fiscalità differita. In nota integrativa saranno descritte le specifiche circostanze e il loro effetto sulla situazione economico finanziaria.
Qualora, nel periodo subito successivo, si riscontri una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., la prospettiva sarà quella della continuità aziendale come gli opportuni accorgimenti appena descritti, ma considerando l’ancor più ristretto arco temporale.
Se invece dovessero emergere “soltanto” situazioni significative di incertezza su tale presupposto, il bilancio dovrà comunque essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, ma nella nota integrativa dovranno essere chiaramente riportate le informazioni relative alle incertezze identificate.

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