Pubblicato in Ratio News
Quest’anno sarà particolarmente importante un’attenta verifica del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Illustriamo cosa si dovrà considerare, anche in relazione alla possibilità di disapplicazione degli ammortamenti.
Il Codice Civile e i principi contabili nazionali prevedono che se un’immobilizzazione (materiale o immateriale) è iscritta nell’attivo di stato patrimoniale a un valore superiore al suo valore recuperabile (ossia il maggiore tra il fair value e il valore d’uso), il valore in bilancio deve essere riadeguato. Così come riportato al paragrafo 16 del principio contabile OIC 9, la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori che indichino che le immobilizzazioni possano aver subito una riduzione di valore. Va però tenuto conto che in questo tipo di valutazione sarà necessario considerare sia indicatori endogeni, che esogeni. In particolare, sono da considerarsi esogeni, la riduzione del valore di mercato dei beni, variazioni negative e significative nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo. Sono invece endogeni, l’eventuale deterioramento delle attività, cambiamenti interni quali dismissione o ristrutturazione del settore operativo a cui l’immobilizzazione appartiene, ecc.
Se esiste un’indicazione che un’attività può aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
In questa logica, alla luce purtroppo dei recenti avvenimenti, per una cospicua parte delle società sarà opportuno che gli amministratori effettuino le opportune valutazioni e raccolgano adeguate rilevanze che saranno oggetto di verifica del revisore. Quest’ultimo, infatti, in primis dovrà verificare la sussistenza di elementi che possono essere segnali di possibili perdite di valore; tale rilevazione quest’anno risulterà particolarmente semplice qualora la società abbia subito danni dalle varie tornate di lockdown, o nel complesso abbia fatto registrare una contrazione significativa nelle vendite.
Accertata la sussistenza dei sintomi della crisi, dovrà richiedere apposita documentazione a supporto dei valori netti contabili iscritti. Per semplicità un primo check può essere effettuato, quando presente, sul fair value. Tale valore può essere desunto da un accordo vincolante se presente, oppure da transazioni di mercato, o ancora da una stima di quanto ottenibile considerando operazioni similari. Se dal confronto il valore netto contabile dovesse essere inferiore, il test si può dire concluso e non sarà necessario modificare il valore.
Qualora invece, il fair value non fosse determinabile o fosse inferiore al valore netto di bilancio, sarà necessario procedere alla determinazione del valore d’uso. In tal caso, il revisore deve richiedere la documentazione idonea per effettuare i controlli. Se l’impresa rispetta i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato, l’analisi sarà incentrata sulla capacità di ammortamento, altrimenti dovrà verificare la corretta attualizzazione dei flussi finanziari. In entrambi i casi, sarà necessario verificare la presenza di piani aziendali prospettici, nonché bisognerà assicurarsi che tali piani siano stati approvati dal consiglio di amministrazione. Circa i piani, sarà compito del revisore verificarne le assunzioni alla loro base e assicurarsi sulla congruità dell’arco temporale considerato. Sarà poi compito del revisore verificare la correttezza delle formule e dei calcoli imputati nelle carte di lavoro degli amministratori per la quantificazione del valore d’uso.
In caso di svalutazione, deve essere verificata la corretta attribuzione della svalutazione alle singole poste materiali e immateriali. Si precisa che qualora fosse da effettuare una svalutazione, essa dovrà in primis essere attribuita in abbattimento dell’avviamento e poi in proporzione ai singoli item. Sarà inoltre compito del revisore verificare che in nota integrativa sia data adeguata informazione circa la svalutazione.
Si noti infine che, in ottemperanza all’attuale formula, qualora la società opti per la non iscrizione degli ammortamenti in bilancio, ciò non avrà effetto su tale processo che quindi comporterà una svalutazione maggiore di quella che si avrebbe avuto se il valore netto contabile fosse stato ridotto dalla quota di ammortamento.