Pubblicato in Ratio News
Un’opportunità interessante per le imprese il cui patrimonio netto è molto basso, anche in vista della prossima entrata in vigore dell’allerta interna prevista dal Codice della crisi d’impresa. L’opzione riguarda società di capitali, società di persone e imprenditori individuali, oltre agli enti non commerciali (per i soli beni conferiti all’attività commerciale).
La legge di Bilancio 2020 ripropone la rivalutazione che potrà essere effettuata per i soli beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2018. E gli effetti civilistici di tale rivalutazione risulteranno dal bilancio 2019.
Oggetto della rivalutazione sono i beni materiali e immateriali, esclusi i c.d. beni merce e le partecipazioni in imprese controllate e collegate. Rientrano in questo perimetro gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, ossia i beni costituiti da diritti giuridicamente tutelati. Si tenga però presente che la rivalutazione, qualora effettuata, riguarda tutti beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; inoltre, una volta effettuata, l’operazione dovrà essere rilevata all’interno dell’inventario e adeguatamente descritta nella nota integrativa del bilancio, se presente.
Così come avveniva nelle precedenti versioni, ai fini fiscali gli effetti avranno valenza a partire dal 3° esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, nel nostro caso a partire dal 2022. Per quanto invece riguarda l’effetto in caso di cessione o destinazione a finalità estranee, il maggior valore fiscale sarà riconosciuto a decorrere dal 4° anno successivo, ossia dal 2023.
Rispetto alle precedenti versioni, l’ultima rivalutazione prevede 2 sostanziali novità: una riduzione delle aliquote e la possibilità di rateizzare le imposte sostitutive dovute. Circa le aliquote, si passa dal 16 al 12% per quanto riguarda i beni ammortizzabili, mentre dal 12 al 10% per quelli non ammortizzabili. Parallelamente, anche nella presente formulazione viene concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a fronte della rivalutazione. Tale facoltà però non riguarda i soggetti Irpef in contabilità semplificata. L’aliquota per l’affrancamento resta al 10% in continuità con le previgenti disposizioni.
Per l’affrancamento del saldo attivo, nel caso di importi complessivi fino a 3 milioni di euro si potrà optare per una rateizzazione fino a un massimo di 3 rate di pari importo; se l’imposta sostitutiva dovuta dovesse eccedere i 3 milioni di euro, il versamento potrà essere suddiviso fino a un massimo di 6 rate, sempre di pari importo.
La rivalutazione può rappresentare un’opportunità interessante per le imprese il cui patrimonio netto è molto basso, anche in relazione alla prossima entrata in vigore dell’allerta interna prevista dal Codice della crisi d’impresa.