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Come diventare Ets: indicazioni dedicate per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Il documento pubblicato a dicembre 2019 dalla Fondazione Nazionale dei commercialisti con il CNDCEC fa il punto sull’attuale momento di transizione che anticipa l’entrata in funzione della c.d. riforma del Terzo settore. Tale sviluppo richiede quindi alle istituzioni di categoria un rilevante supporto che, al momento, si sostanzia anche nella predisposizione della circolare CNDCEC “Riforma del Terzo settore: elementi professionali”, ma anche nella diffusione di una serie di interventi e-learning.
Fatta questa doverosa premessa va considerato che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti. Gli ETS saranno ufficialmente riconosciuti solo dopo l’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti entro il 31.10.2020 utilizzando le maggioranze semplificate.
Entrando nel merito delle tematiche affrontate nel documento, si fa presente che il RUNTS sta iniziando a prendere forma. Tale registro sarà suddiviso in 7 sezioni, di cui 6 relative a particolari tipologie di enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso), più un’ulteriore sezione di carattere residuale denominata “altri enti del Terzo settore”. Tale registro, istituito al Ministero del Lavoro, verrà gestito su base territoriale con modalità informatiche. Gli uffici saranno su base provinciale, regionale e statale, ma solo ai primi 2 è demandata la gestione operativa.
Con l’iscrizione al registro, l’ente acquisisce la qualifica di ente del Terzo settore con la possibilità dell’utilizzo della nuova denominazione e di fruire di tutti i benefici previsti. Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus (già iscritte nei rispettivi registri) saranno i primi enti a popolare il nuovo registro attraverso una trasmigrazione automatica dei dati esistenti. Entro 180 giorni dalla ricezione dei dati, gli uffici verificheranno le informazioni, richiedendo eventuali integrazioni, e in caso positivo provvederanno all’iscrizione. Qualora la valutazione fosse invece negativa, l’ente potrà formulare controdeduzioni o regolarizzare la propria posizione.
Il mancato adeguamento statutario alle disposizioni inderogabili del Codice oppure l’omessa trasmissione delle ulteriori informazioni o documenti richiesti, potrebbe comportare in linea teorica la mancata iscrizione al RUNTS e la definitiva cessazione delle qualifiche di ODV e APS, con l’obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi delle rispettive leggi e di proseguire in altra veste al di fuori delle regole sul Terzo settore. Così come illustrato nella circolare del CNDCEC, tuttavia, si ritiene che il mancato adeguamento non debba comportare l’automatica perdita della qualifica di ODV e APS, considerate anche le tempistiche previste per la richiesta di integrazioni documentali. Va però considerato che il mancato adeguamento nel termine determinerebbe il venir meno della possibilità di avvalersi delle maggioranze dell’assemblea ordinaria. Mentre ODV e APS saranno inserite nelle rispettive sezioni, le Onlus dovranno trasmettere agli uffici l’indicazione della sezione prescelta.