Il Dscr in chiave semplificata

Pubblicato in Ratio News

L’indicatore di performance finanziaria prevede due principali modalità di calcolo che devono portare allo stesso risultato. A queste se ne aggiunge un’altra, in base alla capacita di ammortamento (OIC 9).

Così come disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, per verificare che l’impresa non si stia avviando verso una situazione di crisi, dopo aver verificato che il patrimonio netto sia positivo e superiore al minimo legale, sarà necessario indagare la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento in chiave prospettica. A tal fine l’indicatore ritenuto più appropriato è il c.d. Dscr (Debt service cover ratio). Questo indicatore misura la performance finanziaria delle imprese ed è generalmente diffuso per la verifica e predisposizione dei business plan in occasione di operazioni di ristrutturazioni del debito o di richieste di significativi finanziamenti bancari. In questa prospettiva, infatti, il Dscr verifica la sostenibilità complessiva dell’indebitamento finanziario come capacità dell’impresa di generare nel prossimo futuro flussi di cassa tali da permettere la totale copertura delle uscite finanziarie.
Circa le modalità di calcolo, il documento ha individuato 2 principali approcci, che però se correttamente stimati devono condurre allo stesso risultato. Il primo metodo si basa sul budget di tesoreria. In tale prospetto devono essere indicate tutte le entrate e le uscite di liquidità attese nei successivi 6 mesi. Il secondo metodo, in caso di mancata redazione del budget di tesoreria, è incentrato sul rapporto tra i flussi di cassa complessivi al servizio del debito (anche denominato Free cash flow) e i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo in scadenza.
Parallelamente a queste 2 metodologie e in base al principio di proporzionalità alle dimensioni dell’impresa, se ne introduce una terza, in linea con il concetto di “capacità di ammortamento” così come introdotto dall’OIC 9. Tale principio contabile, infatti, consente alle imprese di minori dimensioni la possibilità di stimare i flussi prospettici (occorrenti per la determinazione del valore d’uso delle immobilizzazioni) secondo una modalità semplificata, ossia senza ricorrere alle previsioni di carattere finanziario, più complicate da determinare, ma alle sole grandezze economiche. Tale impostazione è condivisa dal CNDCEC e quindi concessa, in perfetta analogia con il metodo semplificato, qualora per 2 esercizi consecutivi non vengano superati 2 dei 3 parametri dimensionali previsti: totale attivo inferiore a 8,8 milioni di euro, ricavi non superiori a 4,4 milioni di euro e numero di dipendenti medio non eccedente le 50 unità (attualmente coincidenti con i le previsioni per la stesura del bilancio abbreviato).
Si tratta di una modalità di calcolo fondata sulla determinazione della c.d. capacità di ammortamento, ossia la differenza tra i ricavi di vendita, i costi della produzione diretti e indiretti (di natura esclusivamente monetaria), gli oneri finanziari e le imposte correnti. Il valore che ne deriva, denominato (impropriamente) “cash flow”, altro non è che il risultato netto dell’esercizio con ripresa di tutti i costi aventi carattere non monetario. Si faccia però presente che tale valore deve essere quantificato tramite piano/budget su base previsionale con riferimento ai 6 mesi successivi. Inoltre, come suggerito in dottrina, tale importo dovrebbe essere ulteriormente abbattuto per eventuali dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, sebbene, viste le circostanze, la loro previsione potrebbe risultare inopportuna. Al denominatore, invece, dovrà essere inserito il flusso generato per il rimborso delle quote di capitale dei prossimi 6 mesi, non considerando però gli interessi in quanto già imputati a riduzione del numeratore. Sebbene non direttamente precisato, a tale valore, di carattere esclusivamente potenziale, sarà inoltre da aggiungere il flusso dei debiti e crediti in scadenza nel periodo di osservazione. Si ricorda, infine, che nella verifica della copertura al flusso potenziale atteso di periodo si dovranno considerare anche le disponibilità liquide iniziali, al pari di quanto disciplinato per gli altri due metodi valutativi.

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