Cooperazione tra sindaco e revisore

Pubblicato in Ratio News

Come sancito dall’art. 2409-septies C.C., qualora il ruolo di vigilanza e il ruolo di revisore legale dei conti non siano attribuiti allo stesso soggetto, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, per il corretto espletamento delle specifiche attività, si devono scambiare tempestivamente tutte le informazioni che ritengono rilevanti. Tale obbligo è sancito, oltre che dal legislatore nazionale, anche dai principi di revisione internazionali che, con l’ISA 260, pongono particolare enfasi sulla necessità di uno scambio informativo tra revisori e responsabili della governance (di cui, nel nostro ordinamento, il collegio sindacale fa parte).
Questa collaborazione, basata sulla condivisione delle informazioni rilevanti, è di particolare importanza se si considera la differente natura delle funzioni che tali entità sono chiamate a svolgere, da un lato la vigilanza, dall’altro la verifica contabile. Asimmetria informativa anche dovuta al loro diverso coinvolgimento nella vita sociale e ai flussi decisionali e informativi che ne derivano. Si pensi, infatti, che il collegio sindacale, in qualità di organo interno alla società, partecipa alle riunioni degli organi sociali e, pertanto, accede in modo diretto al flusso informativo interno e può vantare una maggiore tempestività informativa rispetto a qualsiasi altra entità esterna.
Le norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate, pubblicate dal CNDCEC, al punto 5.3., con riferimento ai criteri applicativi, specificano che il collegio tra le altre cose, può richiedere al revisore le eventuali comunicazioni destinate alla direzione, gli esiti delle verifiche periodiche, le informazioni inerenti la fase di pianificazione, ma anche i risultati emersi dai controlli. A ciò si aggiunge il giudizio del revisore sul bilancio d’esercizio e, se presente, sul consolidato. Ovviamente la trasmissione di queste informazioni deve avvenire con un timing adeguato al fine di permettere al sindaco di esprimere un giudizio nella propria relazione che sarà contenuto nella relazione destinata all’assemblea di soci. Allo stesso modo il collegio dovrà mettere al corrente i revisori qualora si manifestino fatti censurabili o irregolarità, così come informazioni circa comportamenti che, in relazione al ruolo svolto dai revisori, potrebbero costituire indizi di comportamenti illegittimi o anomali posti in essere dalla società. Saranno oggetto di scambio informativo eventuali informazioni circa il rispetto della normativa, dei principi di corretta amministrazione, ma anche sulla sussistenza di un adeguato assetto organizzativo e, non ultimo, della continuità aziendale.
Le stesse norme di comportamento, inoltre, suggeriscono che i 2 organi si incontrino in fase di avvio delle attività di revisione, ma anche e soprattutto in fase conclusiva della verifica del bilancio. Le riunioni, così come le informazioni acquisite dal collegio sindacale, devono essere verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. In particolare, dovrà essere tenuta memoria dei dati e delle informazioni ricevute e scambiate, anche nei casi in cui non sia seguita risposta. Non è un caso che al collegio sindacale, così come disposto dal D.Lgs. 39/2010, sia chiamato a proporre la nomina, ma soprattutto la revoca del soggetto chiamato a espletare il ruolo di controllo del bilancio.

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