La rinuncia al credito verso la partecipata

Pubblicato in Ratio News

La rinuncia a un credito, finanziario o commerciale, per porre in essere un aumento di capitale può risultare un sistema di ricapitalizzazione sostenibile. Operazione che può non gravare sull`andamento della gestione in quanto, se si rispettano determinate condizioni, contribuisce a incrementare il valore della partecipazione.

Dal punto di vista contabile gli aumenti di capitale sociale devono essere trattati in maniera differente a seconda che siano a pagamento, oppure effettuati a titolo gratuito.
Se una società partecipante, in qualità di socia in quanto detentrice di una quota, sottoscrive un aumento di capitale sociale a pagamento, si determinerà un incremento del valore della partecipazione pari all`importo corrispondente all`importo sottoscritto.
Se, invece, l`aumento è effettuato a titolo gratuito, l`operazione non comporta oneri, non comportando inoltre modifiche alla percentuale di partecipazione. Pertanto, tale operazione non determina alcuna rilevazione contabile di rettifica del valore della partecipazione. Sarà però comunque necessario indicare in nota integrativa una specifica informativa in merito all`operazione, descrivendone le modalità di esecuzione, le azioni o quote gratuite assegnate e le modalità di iscrizione in bilancio.
Tra i c.d. “aumenti a pagamento” vi è il caso in cui la società a monte (partecipante) vanti crediti, finanziari o commerciali, nei confronti della società partecipata.
Dal punto di vista contabile, l`operazione di aumento del capitale a seguito della rinuncia al credito determinerà nella partecipante, in contropartita all`annullamento del credito vantato dal socio-società, un corrispondente incremento del valore della partecipazione. In partita doppia si avrà, infatti, l`incremento dell`attività a fronte dell`estinzione del credito.
Incremento però, come ribadito dai principi contabili, che dovrà essere assoggettato al processo di valutazione secondo le modalità previste dall`OIC 21. Cioè, in ottica prudenziale, è necessario verificare che non sia presente una perdita durevole di valore.
In caso, ad esempio, di riduzione del capitale sociale per perdite da parte della società controllata (ex artt. 2446, c. 7 C.C. per S.p.A., 2482-bis e ter per Srl), l`OIC 21 sottolinea che il fatto stesso che vi sia una riduzione del capitale sociale per perdite costituisce “un forte indizio della necessità di procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore“. Qualora la società controllata deliberi un aumento del capitale a seguito di riduzione del capitale per perdite che abbiano i connotati della perdita durevole, si deve per prima cosa ridurre il valore della partecipazione attraverso lo stanziamento di una svalutazione e, successivamente, l`eventuale ripristino del valore della partecipazione in relazione all`ammontare dell`aumento del capitale effettuato (OIC 21, § 41).

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