Pubblicato in Ratio News
Nel caso in cui la società maturi perdite tali da intaccare il capitale sociale al disotto del limite legale, riducendolo di oltre 1/3, sono previsti opportuni provvedimenti che devono essere attuati con urgenza. Sotto il profilo contabile la questione merita particolare attenzione, in quanto sono percorribili soluzioni tra loro differenti.
È obbligatorio intervenire laddove la perdita d`esercizio, oltre ad aver intaccato di oltre 1/3 il capitale, lo riduce al disotto del limite legale (artt. 2447/2482-ter). Nonostante il legislatore per la riduzione al disotto del limite legale non abbia specificatamente previsto le norme procedurali richieste per la fattispecie di cui all`art. 2446 c.c., secondo più che condivisa dottrina sono applicabili anche in tale ipotesi le norme procedimentali previste ex art. 2446 c.c.. In particolare, l`obbligo della redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e delle osservazioni del collegio sindacale. L`articolo 2447 c.c., pertanto, costituisce la species rispetto al genus regolato dall`art. 2446. In questo caso, infatti, oltre alle problematiche di tutela degli interessi degli stakeholders dell`impresa (come accade in 2446/2482-bis), può essere più frequente che si venga a determinare uno squilibrio economico-finanziario, tale da mettere in discussione il principio di continuità.
A tale riguardo il codice impone all`organo gestorio, o in caso di sua inerzia, al consiglio di sorveglianza, di convocare senza indugio l`assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
Qualora l`assemblea non deliberi né la ricostituzione del capitale sociale a un valore non inferiore al minimo di legge, né la trasformazione della società, gli amministratori devono prendere atto della presenza di una causa di scioglimento.
Una perdita tale da ridurre il capitale al disotto del limite legale può condurre a molteplici scenari quali, ad esempio, l`erosione parziale del capitale o, addirittura, l`erosione totale del capitale conducendo il patrimonio netto a un valore negativo. In quest`ottica, sarà infatti richiesto ai soci, se intenzionati a salvare la società, di effettuare una doppia deliberazione. Non basta infatti il solo aumento che riporti il capitale al di sopra del suddetto limite, ma si dovrà in primis operare una copertura totale della perdita e una successiva ricostituzione del capitale. Si precisa che la prima delibera risulta fondamentale in quanto, in assenza di una preventiva copertura della perdita, la seconda risulterebbe illegittima.
Tra le alternative percorribili l`art. 2447 c.c. prevede esplicitamente che il capitale sociale sia aumentato ad una cifra non inferiore al minimo legale. Ciò significa che, limitandosi a fissare una soglia minima, si lascia libertà ai soci di deliberare qualsiasi aumento di importo superiore al minimo legale. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la perdita sia tale da condurre il patrimonio netto sociale ad un valore negativo; in tale circostanza non è sufficiente l`azzeramento del capitale con contestuale aumento ma bisogna ulteriormente coprire l`eccedenza di perdita. In merito alla modalità di copertura della perdita vi sono diverse vie applicabili.
Si può optare contabilmente per un versamento proporzionale alla propria partecipazione da parte di tutti i soci in assemblea. Tale ricapitalizzazione può essere o totalmente di capitale o con sovrapprezzo. Ancora, potrebbe essere utilizzata la c.d. tecnica ad altalena, ossia tramite preventivo azzeramento del capitale per la copertura della perdita, successiva sottoscrizione del capitale e la successiva copertura definitiva.
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