Rinvio della copertura delle perdite solo se adeguatamente motivato

Pubblicato in Ratio News

Nel caso in cui la società maturi ingenti perdite, tali da intaccare in maniera significativa il capitale sociale, il legislatore ha previsto una procedura di tutela del patrimonio aziendale. In particolare, su tempestiva proposta degli amministratori, i soci devono deliberare opportuni provvedimenti per sopperire allo stato di crisi.

Tra questi, il più applicato e meno dispendioso è il rinvio. Tale opzione però, per essere percorribile, deve essere adeguatamente motivata.
La riduzione del capitale per perdite è un`operazione con la quale la società adegua la rappresentazione contabile del proprio patrimonio alla situazione reale, in considerazione delle perdite maturate. Nel Codice Civile la disciplina è contenuta negli artt. 2446-2447 per le S.p.a. e negli artt. 2482 bis e ter per le S.r.l. Con tale previsione, il legislatore ha scelto di fissare un campanello d`allarme al venir meno dell`equilibrio economico dell`impresa, obbligando l`organo gestorio non solo a darne comunicazione ai soci, ma a richiedere a questi ultimi urgenti provvedimenti.
In particolare, l`obbligo di riduzione si manifesta quando il capitale, dopo aver completamente intaccato le riserve, risulta eroso di oltre un terzo del suo ammontare. Da tale momento, oltre all`ipotesi di riduzione del capitale, nella prassi, esistono altre modalità di eliminazione della perdita meno invasive e dispendiose. Tra queste, oltre il versamento da parte di soci di somme a fondo perduto, o la rinuncia di finanziamenti precedentemente concessi, particolare attenzione va prestata alla possibilità, concessa dal legislatore, di rinvio della decisione all`esercizio successivo. Questa alternativa, tra le più adoperate, deve però essere giustificata dalla ragionevole previsione che la perdita sarà riassorbita nel corso dell`esercizio ed in quello successivo grazie agli utili della gestione. Tale riassorbimento deve avvenire o in conseguenza di provvedimenti adottati o da adottare oppure, se la perdita ha carattere soltanto temporaneo, sulla base di previsioni favorevoli del mercato. Però al venir meno di tali considerazioni, il rinvio può essere revocato in qualsiasi momento. Emerge, quindi, come tale situazione espone gli amministratori, ma anche i soci, ad un potenziale rischio di proroga dello stato di crisi.
Se, infatti, le previsioni sul riassorbimento non dovessero concretizzarsi, il rinvio potrebbe cagionare un maggior danno non solo per gli stessi soci, ma anche per tutti gli altri stakeholder. In tale ottica, che deve basarsi su una logica di prudenza, sia in fase propositiva per gli amministratori, che in fase deliberativa per l`assemblea, risulta quindi auspicabile che la società produca la documentazione necessaria, di carattere previsionale, in grado di dimostrare che l`evoluzione futura della gestione o di altri fattori porteranno ad un naturale ripianamento della perdita. Se nei mesi successivi si evincessero scostamenti tra le proiezioni fatte dagli amministratori e l`andamento del business, tali da compromettere seriamente il riassorbimento della perdita, gli amministratori saranno obbligati a riconsiderare il rinvio e a proporre ai soci azioni correttive o di ripianamento.
Va però precisato che l`ipotesi di rinvio è applicabile solo nel caso in cui la perdita sia tale da intaccare di oltre un terzo il capitale (artt. 2446 e 2482 bis). I soci non possono optare per il rinvio di ogni decisione al futuro nel caso in cui la perdita oltre al terzo abbia ulteriormente eroso il capitale sociale portandolo al disotto del limite legale previsto per le rispettive tipologie di società. In questa situazione, infatti, i soci dovranno immediatamente provvedere senza potersi avvalere dell`opzione per il rinvio, all`abbattimento ed all`eventuale ricostituzione del capitale.

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