Versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale e OIC 28

Pubblicato in Ratio News

Con la pubblicazione della nuova versione del principio contabile nazionale OIC 28 lo standard setter ha posto in essere un generale riordino della tematica concernente il patrimonio netto. Tra gli altri, una delle principali novità su cui bisogna prestare attenzione è il tema dei versamenti in conto futuro aumento di capitale.

Il patrimonio netto è inteso come la differenza tra le attività e le passività del bilancio e rappresenta la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale attraverso le sue attività. Le principali novità del principio rivisto riguardano la riorganizzazione dell`elencazione esemplificativa della voce A.VII denominata “altre riserve“, la disciplina organica del tema della rilevazione iniziale delle riserve, nonché la disciplina del tema della rinuncia di un qualunque credito da parte dei soci. A queste si aggiunge anche il delicato tema, in passato già oggetto di interpretazione, dei “versamenti in conto futuro aumento” di capitale. Si tratta dei versamenti eseguiti dai soci a titolo di capitale di rischio (non come finanziamento) successivi alla costituzione della società.
Gli apporti dei soci possono avere una destinazione specifica, si tratta, ad esempio, dei “Versamenti in conto aumento di capitale” che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione. Tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio.
Vi sono poi i “Versamenti in conto futuro aumento” di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale e i “Versamenti in conto capitale” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell`intenzione di effettuare futuri aumenti di capitale. Si tratta di versamenti eseguiti, a prescindere da un`operazione sul capitale, al solo scopo di creare una riserva discrezionalmente utilizzabile dagli amministratori per fare fronte alle esigenze di patrimonializzazione dell`impresa, in particolare in presenza di scarsa indipendenza finanziaria.
Mentre i versamenti in conto capitale sono immediatamente e definitivamente acquisiti al patrimonio della società, i versamenti in conto futuro aumento, così come emergeva dalla precedente versione del principio contabile, fino a quando non viene attuata la futura operazione di aumento del capitale sociale, rappresentano per la società un apporto provvisorio, in quanto in assenza della successiva operazione di aumento del capitale sociale devono essere restituiti ai soci. Tale impostazione era già stata presa in esame dai notai del Triveneto che avevano affermato che tale posta doveva essere qualificata come debito e non come elemento del patrimonio netto.
L`Orientamento societario in questione afferma che tali versamenti “non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto (lett. a). Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati”
Nella nuova versione dell`OIC 28, viene mantenuta la qualificazione di tale versamento tra le poste del patrimonio netto, precisando però che la somma apportata dai soci sia non restituibile al fine di garantire il mantenimento nell`ambito del patrimonio netto di tale somma anche in caso di mancato aumento del capitale sociale.

Condividi