Atteggiamenti “prudenti” dopo le imprudenze

Pubblicato in Ratio News

Secondo il principio della prudenza, in bilancio vanno iscritti gli oneri, anche se potenziali, mentre non è ammessa l`iscrizione dei c.d. utili sperati. La Cassazione ha accolto la richiesta di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una società, ritenendo errata la mancata iscrizione di un credito in bilancio.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 26748/2014 è stato dichiarato non veritiero un bilancio a causa della mancata iscrizione di una componente positiva di reddito, a titolo di risarcimento del danno causato dall`amministratore, nonostante mancasse ancora un titolo giudiziale definitivo. È stata, infatti, comunque riconosciuta l`assoluta fondatezza della pretesa risarcitoria. Nel caso specifico, si tratta dell`impugnazione del bilancio 2001 di una società per azioni il cui amministratore, a seguito della maturazione di un`ingente perdita, aveva fatto assumere dall`assemblea i necessari provvedimenti per la ricostituzione del capitale. L`assemblea aveva deliberato l`abbattimento e la successiva ricostituzione del capitale aziendale. Tale inevitabile intervento, così come disposto dalla Suprema Corte, ha leso i diritti dei soci di minoranza, in quanto l`erosione del capitale è stata ritenuta frutto di una non veritiera rappresentazione in bilanciodella situazione aziendale e dei suoi equilibri. Come conseguenza, a seguito dell`abbattimento, il capitale è stato ricostituito tramite offerta di opzione a tutti i soci. La perdita del capitale è stata ritenuta dai soci di minoranza pretestuosa, oltreché frutto di vera e propria frode commessa dall`amministratore ad insaputa della società. Tale perdita era, infatti, dovuta a componenti negative di reddito quali imposte e sanzioni dovute dalla società all`Erario a seguito di vendite di beni in nero effettuate dall`amministratore. I proventi, frutto di tali vendite criminose, erano trattenuti dall`amministratore. Risulta quindi contabilmente corretta l`iscrizione a conto economico degli oneri legati alla frode ma, secondo i soci, allo stesso tempo, si sarebbero dovuti iscrivere in bilancio anche i proventi spettanti alla società da parte dell`amministratore a titolo di risarcimento per il danno subito. In tal modo, l`imputazione della componente positiva di reddito avrebbe eliso la perdita ed evitato provvedimenti sul capitale.

La sentenza risulta di interesse sotto diversi punti di vista. In particolare, però, con riferimento al principio della prudenza, in bilancio possono essere iscritti i soli ricavi realizzati e non i c.d. ricavi sperati. In tale logica, quindi, l`iscrizione della sopravvenienza può avvenire solo nel momento in cui vi è “titolo” al credito per esigere il risarcimento. La Cassazione, accogliendo l`osservazione mossa dai soci, ha ritenuto opportuno correlare il sorgere dell`onere e del debito nei confronti dell`Erario con il provento, e quindi il credito, nei confronti del reo amministratore. In questa logica il soggetto giudicante ha escluso la potenzialità del provento e la realizzabilità della relativa posta (anche a seguito di una valutazione sull`entità patrimoniale dell`amministratore), ritenendone opportuna l`iscrizione in bilancio, in quanto ritenuta fondata la pretesa risarcitoria sulla base di idonei elementi probatori.
Tale sentenza, quindi, pone in primo piano il nesso costo-ricavo, subordinando quindi la presenza del “titolo giuridico definitivo” nei casi in cui emergano elementi probatori tali da far ritenere accertata in concreto la fondatezza della pretesa risarcitoria.

Condividi