Pubblicato in Ratio News
Ad agosto 2014 l`Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile n. 9, incentrato sul delicato tema della svalutazione delle immobilizzazioni. Si tratta di un principio innovativo in quanto, oltre a unificare una tematica, propone un approccio differenziato a seconda della dimensione aziendale.
Qualora il valore di mercato di un`attività risulti diminuito significativamente durante l`esercizio, o risulti che il suo valore netto contabile sia superiore al valore equo stimato, o ancora, quando l`obsolescenza o il deterioramento fisico dell`attività risulti evidente, gli amministratori devono effettuare attente valutazioni sull`adeguatezza dei valori iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni. In particolare, per la gestione di tale situazione dovranno fare riferimento al nuovo principio contabile OIC 9, incentrato appunto sul tema della svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali. La disciplina precedentemente era contenuta nell`OIC 16 per le materiali, e nell`OIC 24 per le immateriali. Come fatto notare dello stesso standard setter, l`aver dato autonoma dignità a tale tematica ha comportato un riordino generale dell`argomento e un miglior coordinamento con le disposizioni contenute in altri principi contabili.
La novità più rilevante però riguarda l`innovativa modulazione della disciplina in relazione alle dimensioni della società. Tale duplice regime, che potremmo definire “ordinario” e “semplificato”, consente ai soggetti di piccole dimensioni di evitare oneri sproporzionati, così come definiti in presentazione dello stesso principio, rispetto ai benefici che l`adozione del metodo ordinario comporta. Possono utilizzare l`approccio semplificato le società che per 2 esercizi consecutivi non superino in bilancio 2 dei seguenti limiti: numero di dipendenti superiore a 250 unità, totale attivo superiore ad euro 20 milioni, ricavi netti delle vendite superiori ad euro 40 milioni. L`approccio che questi soggetti possono utilizzare si basa non sui flussi di cassa attualizzati delle singole unità (CGU), come precedentemente disposto, ma sulla cosiddetta “capacità di ammortamento”. In particolare, la svalutazione deve essere stanziata quando il valore recuperabile di un`immobilizzazione, determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi, oppure del valore equo se maggiore, risulta inferiore al suo valore contabile. In questo caso, quindi, la sostenibilità dell`investimento si basa sui flussi reddituali futuri riferibili all`intera struttura produttiva e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Va precisato, però, che al fine del calcolo della capacità di ammortamento è necessario tenere conto della sola struttura produttiva esistente, non considerando quindi nel calcolo dei risultati prospettici il contributo derivante da eventuali nuovi investimenti. Il principio contabile indica come orizzonte temporale di riferimento un periodo non superiore ai 5 anni. In tale lasso temporale, quindi, il test sulla recuperabilità del valore delle immobilizzazioni risulta superato quando le stime sugli esiti della gestione futura indicano che la capacità di ammortamento complessiva risulta sufficiente alla copertura degli ammortamenti. Tale impostazione non implica la necessaria svalutazione nel caso in cui alcuni esercizi chiudano in perdita. In nota integrativa, così come disposto dall`art. 2427 del Codice Civile, al numero 3 bis, dovrà essere specificata la misura e le motivazioni della riduzione di valore, ed inoltre dovrà essere specificata la durata dell`orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri.