Factoring: la cancellazione dei crediti

Pubblicato in Ratio News

Il tema della cancellazione dei crediti risulta di forte attualità a seguito della recentissima approvazione in via definitiva del nuovo OIC 15, ma anche sul versante fiscale a seguito delle modifiche apportate all`art. 101 del Tuir.

La precedente versione del principio contabile, di cui è consentita l`applicazione fino ai bilanci 2014, prevedeva due distinte ipotesi di cancellazioni dei crediti dal bilancio: una prima obbligatoria, in caso di cessione pro-soluto con rischio di insolvenza trasferito al cessionario, ed una seconda opzionale, nel caso di cessione pro-solvendo, in cui non avviene il trasferimento sostanzialmente di tutti rischi. In altri termini, in caso di cessione pro-solvendo, si può ancora optare alternativamente per il mantenimento del credito in bilancio o per una sua cancellazione.
Elemento di maggior discontinuità che differenza il nuovo OIC dal precedente è l`eliminazione della doppia alternativa contabile per la cessione del credito pro-solvendo, con l`intenzione di azzerare l`inevitabile distorsione che la soggettività nella scelta poteva generare in termini di comparabilità dei bilanci. La nuova versione del principio contabile prevede che la società cancelli il credito dal bilancio nel caso in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito siano estinti, oppure, la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito risulti trasferita e con essa siano trasferiti, pertanto, tutti i rischi inerenti il credito.
Questo nuovo approccio, in linea con quello seguito dai principi contabili internazionali, favorisce una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti.
Rispetto a quanto disposto nei principi contabili internazionali, lo standard nazionale ha preferito porre in essere delle semplificazioni: la nuova impostazione verte sulla cessione dei rischi e non anche sulla cessione dei benefici.
Si precisa, inoltre, che qualora il credito sia cancellato dal bilancio a seguito di un`operazione di cessione e trasferiti quindi tutti i diritti, la differenza tra il corrispettivo ed il valore di iscrizione del credito al momento della cessione, al netto di eventuali svalutazioni, deve essere rilevata come perdita da iscriversi nella voce B.14 del Conto Economico. In questa eventualità non è dunque ammessa l`emersione di componenti economiche di natura finanziaria, considerato che la differenza di valore tra l`importo di iscrizione e quello pagato è rappresentativo del prezzo saldato per l`assunzione dei rischi di credito.
Se, invece, il trasferimento del credito non comporta il trasferimento sostanziale di tutti rischi, il credito, secondo le nuove disposizioni, deve rimanere iscritto in bilancio ed essere assoggettato alle regole generali di valutazione previste dallo specifico principio contabile. Nell`eventualità in cui ci fosse un`anticipazione del credito da parte del cessionario si rileverà dunque un debito di natura finanziaria. L`eventuale differenza tra l`anticipazione ricevuta dal cessionario e il valore di iscrizione in bilancio del credito ceduto deve essere classificata, in assenza di elementi che consentano di identificarne chiaramente la natura, a Conto Economico tra gli oneri finanziari, così come sancito dal paragrafo 4 del documento integrativo. Qualora invece, sempre nel caso in cui non si rientri nella casistica della cancellazione del credito, l`importo anticipato dal cessionario coincida con il valore nominale del credito ceduto, i costi dell`operazione, intesi come interessi e commissioni, sono da corrispondere. Eventuali altri costi, derivanti sempre dalla medesima operazione, sono da classificarsi tra i costi per servizi, voce B 7 del Conto Economico.

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