Trattamento fiscale della cancellazione dei crediti

Pubblicato in Ratio News

Il tema della cancellazione dei crediti risulta di forte attualità sia sotto il profilo contabile, a seguito delle modifiche introdotte nella nuova versione del OIC 15, sia sotto il profilo fiscale, a causa delle recenti modifiche apportate dal legislatore all`articolo 101 del TUIR.

Tale processo che ha interessato in particolare il quinto comma, così come riformulato dall`art. 1, c. 160 della L. 47/2013, dispone che gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Tale impostazione di fatto parifica il trattamento delle imprese non-IAS a quello garantito già precedentemente ai soggetti IAS adopter. In presenza di eventi realizzativi del credito che ne determinano lo stralcio dal bilancio risultano ora pertanto deducibili le perdite generate da questi ultimi. In particolare, occorre estinguere contabilmente il credito in tutti i casi in cui viene meno il diritto al suo incasso. Le fattispecie che richiedono la rimozione del credito dal bilancio sono ad esempio: la chiusura della procedura fallimentare, la sua cessione pro soluto, la rinuncia al suo incasso, e ancora, la transazione, l`intervenuta prescrizione, il datio insolutum, il conferimento del credito, la vendita del credito. Per quanto riguarda la cessione dei crediti pro soluto, ovvero senza azione di regresso, la nuova e vecchia disciplina contenuta nel principio contabile prevede che tali crediti, per i quali il trasferimento del rischio di insolvenza è assoluto, debbano essere rimossi dal bilancio e l`eventuale perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore a cui erano iscritti in bilancio. Differente, invece, risulta la cessione del credito pro solvendo. Tale cessione, non implicando il trasferimento del rischio, non determina, secondo il nuovo OIC 15, la cancellazione del credito. Il nuovo principio contabile nazionale, in tal senso, chiarisce che i crediti ceduti senza il contestuale trasferimento dei rischi al cessionario debbano restare iscritti in bilancio, in linea quindi con la sostanza dell`operazione. Viene così superata la problematica distinzione tra cancellazione obbligatoria e facoltativa dei crediti, che caratterizzava il precedente documento.
Tale impostazione viene ripresa e confermata anche a livello fiscale dalla circolare 14/E dell`Agenzia, pubblicata in data 4.06.2014, secondo cui, nel caso in cui il contribuente opti per la cancellazione del credito dal bilancio, per cessione pro solvendo, secondo quanto previsto dall`attuale OIC 15, non si considera una cancellazione in senso proprio, ma piuttosto una riclassificazione di una posta patrimoniale. Si tratta quindi, sotto il profilo fiscale, di un sostanziale allineamento di vedute tra legislatore fiscale e principi contabili, secondo cui il primo subordina l`applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 al rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo OIC 15.
Si precisa, inoltre, che le nuove disposizioni si applicano alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013, mentre per le rettifiche pregresse si continueranno ad applicare le regole precedentemente vigenti. Resta semmai da chiedersi con che logica tale circolare sia stata pubblicata a bilanci chiusi, considerato che il chiarimento riguarda l`anno 2013.

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