Pubblicato in Ratio News
Il conseguimento di perdite d`esercizio significative, che palesano quindi uno squilibrio di natura economica, possono essere elemento in grado di mettere in discussione la presenza del presupposto della continuità aziendale.
Per continuità si fa riferimento alla nozione che, come sancito dallo IAS 1, qualifica l`impresa in funzionamento come quell`impresa in grado di continuare la sua attività facendo regolarmente fronte ai propri impegni per un arco temporale di almeno 12 mesi.
L`OIC 30, sempre in merito alla relazione che può intercorrere tra perdite di gestione e continuità, suggerisce, in caso di risultati negativi di gestione, di prestare particolare attenzione ad un`ulteriore dimensione che normalmente i bilanci non considerano: i dati previsionali. Il piano industriale è, in tal senso, lo strumento essenziale per la valutazione della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di un progetto inteso come un`iniziativa economica di carattere duraturo. Si tratta infatti di un documento sintetico che sta alla base del processo di pianificazione strategica, idoneo dunque a simulare la dinamica aziendale in termini sia qualitativi che quantitativi.
Come noto, in caso di perdite ex art. 2446 e 2447 c.c., ossia perdite tali da intaccare di oltre un terzo il capitale (ed eventualmente anche di abbatterlo al disotto del limite legale), gli amministratori sono tenuti a redigere un situazione patrimoniale e a valutare, nella rispettiva relazione, i provvedimenti utili per il superamento dello stato di crisi. Ed è proprio nella manifesta necessità da parte degli amministratori delle società, di valutare la capacità dell`impresa di continuare ad operare come impresa in funzionamento, che il piano industriale si inserisce come documento a supporto della rappresentazione contabile dello stato di crisi, della quantificazione della perdita e della verifica sulla fattibilità dei correttivi suggeriti ai soci.
Il documento che attesta la presenza del presupposto della continuità tutela e giustifica quindi gli amministratori nell`utilizzo dei c.d. criteri ordinari per la raffigurazione contabile della situazione in cui verte l`impresa. Ossia, la presenza o meno del suddetto presupposto identifica le regole su cui si basano le valutazioni delle voci di stato patrimoniale e conto economico. In tal senso quindi, anche l`entità della perdita, elemento che ha innescato la procedura a tutela del capitale, subirà variazioni di ammontare a seconda del criterio utilizzato, avvalorando ulteriormente il ruolo rivestito dal piano.
Oltre al problema strettamente contabile, si sottolinea quindi la necessità che le iniziative al risanamento proposte risultino adeguatamente illustrate e motivate. È auspicabile in tal senso quindi che, oltre al paragrafo contenuto all`interno della relazione alla situazione patrimoniale, sia redatto anche un documento con valenza autonoma (il piano industriale) che nello specifico approfondisca le considerazioni alla base delle proposte avallate.
Vi posso però anche essere situazioni in cui la redazione del piano industriale può risultare superflua. Ad esempio, nel caso in cui siano già in programma operazioni economico-finanziarie tali da garantire il supporto finanziario necessario per il proseguimento dell`attività per almeno altri 12 mesi (ad esempio, la cessione di un ramo d`azienda), o ancora, il piano non ha un ruolo fondamentale se l`eventuale squilibrio risulta frutto di eventi temporanei.