Provvedimenti in caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite

Pubblicato in Ratio News

In presenza di perdite di gestione tali da ridurre il capitale sociale di oltre 1/3, dopo aver eroso le riserve a presidio dello stesso, gli amministratori sono tenuti a redigere l`apposita “relazione sulla situazione patrimoniale” e a convocare senza indugio l`assemblea affinché i soci assumano gli “opportuni provvedimenti”.

Tali provvedimenti nel caso di sola riduzione oltre il terzo del capitale sono disciplinati dagli artt. 2446 C.C. per le S.p.A. e 2482-bis per le S.r.l., mentre se la perdita, oltre ad aver intaccato il capitale di oltre un terzo, lo riduce al disotto del cosiddetto limite legale, ovvero 120.000 euro per le S.p.A. e 10.000 per le S.r.l. ordinarie, sono contenuti agli artt. 2447 C.C. per le S.p.A. e 2482-ter per le S.r.l..
La soluzione sicuramente meno invasiva che il legislatore concede è il rinvio della perdita al futuro esercizio. Tale provvedimento però può essere assunto nelsolo caso in cui la perdita non abbia ridotto il capitale al disotto del limite legale e a condizione che l`assemblea ritenga che la perdita possa essere assorbita nel corso dell`esercizio e del successivo nello svolgimento della normale gestione dell`impresa. È auspicabile che, se tale provvedimento dovesse essere proposto nella relazione alla situazione patrimoniale, l`amministratore motivi in modo chiaro e prospettico il rinvio di un`eventuale azione riparatoria.
Se il rinvio risultasse difficilmente applicabile, gli amministratori possono richiedere ai soci un ripianamento della perdita, tale ripianamento può essere di entità parziale o totale. In tal senso si consideri che una tecnica molto diffusa nella prassi è costituita dal versamento di somme in conto capitale. Alternativamente, in caso non vi siano i presupposti per il rinvio e non si proceda con la copertura, si può optare per una riduzione volontaria del capitale sociale. Tale volontarietà viene però meno in caso la perdita produca una riduzione al disotto del limite legale. Va considerato, però, che in caso si optasse per questa soluzione, la riduzione deve riguardare l`intero importo, non è infatti possibile effettuare una riduzione solo parziale del capitale.
Recentemente, il Consiglio Notarile di Milano ha ulteriormente ampliato il novero dei provvedimenti considerando ammissibile anche un aumento del capitale sociale. Tale incremento, infatti, rideterminando il valore del capitale, fa diminuire a livello relativo il peso della perdita, che se viene portata al disotto del terzo non risulterà più tale da innescare il meccanismo di tutela del patrimonio. Si precisa, però, che tale alternativa, oltre a non essere esplicitamente proposta dal corpo normativo, è oggetto in giurisprudenza di pareri contrastanti in merito alla sua legittimità.
Nel caso in cui, invece, si ricada nelle fattispecie previste dagli artt. 2447 e 2482-ter C.C., le possibili opzioni sono la ricostruzione del capitale tramite ricapitalizzazione della società o la trasformazione della stessa. Nel primo caso, l`azione di ricostituzione del capitale sociale deve avvenire contestualmente alla delibera assembleare. In caso di trasformazione, decisa a maggioranza, i soci che non condividono tale scelta hanno diritto ad esercitare il recesso.
Qualora, però, l`assemblea non deliberi in merito a nessuna delle due opzioni sopra illustrate, gli amministratori devono prendere atto della presenza di una causa di scioglimento.

Condividi