Il nuovo trattamento contabile delle azioni proprie

Pubblicato in Ratio News

I nuovi principi contabili OIC 28 e 21, attualmente in consultazione, individuano tra le diverse novità, anche il trattamento delle azioni proprie. Si tratta di un mutamento di classificazione che avvicina ancora una volta gli Italian Gaap a quanto disposto dai principi contabili internazionali.

Le azioni proprie sono quelle azioni che la stessa società emittente acquista, in genere, per specifiche finalità, come ad esempio la riduzione del capitale a mezzo del riscatto e successivo annullamento delle stesse, o ancora il loro realizzo sul mercato nel momento in cui ci sarà l’individuazione di un potenziale acquirente. Il legislatore, in virtù della loro particolarità, ha fissato specifici vincoli sull’ammontare e sulle condizioni di acquisto di tali azioni (si faccia riferimento agli artt. 2357 c.c. e successivi). Tra gli altri, ad esempio, non possono essere acquistate azioni se non nel limite degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. L’acquisto inoltre deve essere autorizzato dall’assemblea. Inoltre, va precisato, che il diritto degli utili sulle azioni proprie viene distribuito proporzionalmente a tutte le altre azioni emesse non potendo essere incassati dalla società. Nel caso di violazione alle limitazioni imposte, le azioni devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dell’assemblea entro un anno dal loro acquisto pena il loro annullamento e consequenziale riduzione del capitale. Al pari di quanto disposto nella precedente versione del principio contabile OIC 21, l’iscrizione, così come il trattamento successivo delle azioni proprie, deve avvenire con il metodo del costo. Risulta infatti precluso in questa specifica fattispecie il metodo del patrimonio netto in quanto applicabile alle sole partecipazione controllate e collegate. Tale valore però, a differenza di quanto precedentemente disposto, deve essere imputato a diretta riduzione del patrimonio netto, con apposita riserva con segno negativo (X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio). Nel caso in cui, l’assemblea decida di annullare tali azioni, con la finalità di porre in essere una riduzione del capitale, l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto. Così come, nel caso in cui si optasse per l’alienazione dei tali azioni, l’eventuale differenza tra il valore contabile e il valore di realizzo delle azioni deve essere imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto. Il tema delle azioni proprie, in precedenza affrontato in seno all’OIC 21 – Partecipazioni e Azioni proprie, a seguito della ricollocazione all’interno degli schemi di bilancio in recepimento del D.lgs. 139/2015, trova collocazione all’interno dell’OIC 28 relativo al patrimonio netto.

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