Il bonus Baby-sitter e asilo nido

Pubblicato in Ratio News

Le madri lavoratrici potranno usufruire, anche per il biennio 2017-2018, dei voucher baby-sitter o asilo nido. Si tratta di un incentivo già presente che è stato riconfermato con la legge di Bilancio 2017. Il presente contributo ne illustra l’entità e i vincoli per la loro fruizione.

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, aveva introdotto, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, ma entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato successivamente prorogato ed esteso alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici.

Possono aderire al contributo le lavoratrici dipendenti (nel pubblico e nel privato), le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, le lavoratrici autonome e le imprenditrici. Tali lavoratrici possono accedere al beneficio anche per più figli, purché per ciascuno ricorrano i requisiti. Al fine di accedere a tale beneficio la richiedente dovrà presentare domanda attraverso il portale web istituzionale, indicando la tipologia di beneficio, il periodo di fruizione, e dichiarando di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Per richiedere i voucher baby-sitter è necessario, così come specificato dall’INPS, rinunciare al congedo parentale, ossia alla c.d. maternità facoltativa. In tal caso verranno corrisposti voucher per un ammontare massimo fino a euro 600 per la durata massima di 6 mensilità (3 in caso di lavoratrici dipendenti iscritte alla gestione separata, oppure lavoratrici in forma autonoma). Per le c.d. lavoratrici part-time, l’ammontare dell’agevolazione potrà essere fruita in forma riproporzionata. Il beneficio si sostanzia alternativamente in un contributo per far fronte alla rete pubblica di assistenza all’infanzia (o strutture private accreditate), oppure per l’acquisto del servizio di baby-sitting. Nel primo caso, l’erogazione dell’agevolazione avverrà con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta a seguito di specifica documentazione che attesti la fruizione del servizio. Per quanto invece concerne i voucher, questi verranno erogati esclusivamente in modalità telematica e dovranno essere presi in carica non oltre i 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la loro scadenza a condizione che prima dell’inizio della prestazione lavorativa effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Si può rinunciare al beneficio esclusivamente per via telematica e i voucher non ancora utilizzati devono essere restituiti.

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