Pubblicato in Ratio News
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015, riferito ai bilanci 2016, è stata rivista, l’informativa da inserire in nota integrativa nei bilanci in forma estesa, così come negli abbreviati. Tale intervento ha in parte corretto la previgente disciplina che, per via di alcune parziali rivisitazioni effettuate dal legislatore nel corso degli anni, presentava incoerenze, ma anche reso tale informativa più efficace e mirata ad una corretta comprensione della realtà aziendale.
In una logica di semplificazione, il previgente art. 2435 bis c.c. definiva quali punti dell’art. 2427 c.c. potessero essere omessi per la predisposizione della nota integrativa c.d. abbreviata. Tale rimando, al negativo, ha generato non pochi problemi, dal momento che modifiche apportate all’art. 2427 c.c. con la riforma del diritto societario sono divenute obbligatorie sempre nella nota abbreviata, non essendo stato al tempo modificato l’art. 2435 bis c.c.. L’attuale formulazione, invece, non identifica le possibili omissioni, ma enumera le informazioni che devono essere riportate. Come risultato si ha una un minor numero di informazioni fornite, ma più mirate nell’illustrare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa facilitandone l’analisi dello stato di salute. Tra le informazioni che non saranno più da riportate si segnalano: i finanziamenti soci, i leasing finanziari, gli effetti di variazione dei cambi, i patrimoni destinati, l’elenco delle partecipazioni e l’ammontare dei proventi da esse ricevuti. Al contrario, la nuova formulazione richiede che siano illustrati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (prima non disponibili al destinatario del bilancio considerato che nel caso del bilancio abbreviato può non essere redatta la relazione sulla gestione), nonché l’ammontare dei compensi deliberati agli amministratori. Tale dettaglio risulta molto rilevante in un contesto come quello italiano, caratterizzato da una comune sovrapposizione tra il ruolo del socio e quello dell’amministratore. Senza tale dato, infatti, si rischia una determinazione forviante dell’EBITDA, ma non si è neanche in grado di valutare la remunerazione del capitale di rischio. Capitale che spesso viene corrisposto come emolumento, piuttosto che tassato come dividendo. Sono inoltre da fornire le informazioni riguardanti le movimentazione delle immobilizzazioni, ciò per ovviare la diversa struttura del prospetto di stato patrimoniale, che non fornisce più dettaglio sui conti, ma anche il numero di dipendenti, altra grandezza rilevante al fine di un inquadramento dimensionale della società. Si ricorda inoltre che oltre ai contenuti della nota, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata si può non applicare il nuovo criterio del costo ammortizzato, ma in caso si optasse per tale facoltà ne deve essere data notizia in nota. La nuova impostazione basata sulla semplificazione, oltre a fornire un’informativa più efficace, mira a ridurre i costi connessi alla preparazione del fascicolo di bilancio. Tale beneficio però deve essere valutato nel caso specifico e pertanto si dovrà adeguare l’informativa in relazione alle esigenze dello specifico interlocutore a cui l’impresa mira. Ad esempio, nel caso di un’impresa che rientri nei limiti di cui all’art. 2435-ter c.c., la c.d. “micro-impresa”, la decisione di depositare i soli prospetti di conto economico e stato patrimoniale semplificato riduce il grado informativo a un livello tale da limitare notevolmente la capacità di giudizio di potenziali finanziatori. In quel caso, si potrebbe optare per un bilancio abbreviato, scegliendo di dettagliare la composizione dei debiti (distinguendo tra finanziari e commerciali), in modo da permettere, ad esempio, il calcolo della posizione finanziaria netta. Ancora, un’impresa di modeste dimensioni, ma con la forte necessità nel calamitare finanziatori/investitori potrebbe avere interesse a redigere un bilancio in forma ordinaria, a scapito degli inventabili costi connessi.