Sanzione doppia in caso di cedolare secca

Pubblicato in Ratio News

Come noto, negli ultimi anni si è andati verso un progressivo inasprimento delle sanzioni per quanto riguarda le omesse o infedeli dichiarazioni relative a canoni di locazione in caso di cedolare secca. Il presente contributo analizza le attuali disposizioni sanzionatorie evidenziando come in alcuni casi esse possano risultare inique se comparate con violazioni effettuate sul altre tipologie di reddito.

Attualmente, le persone fisiche che non locano un immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, possono optare per due differenti regimi, il regime ordinario Irpef o, in alternativa, il regime della cedolare secca. Nel primo caso, il reddito maturato concorrerà per il 95% (65% se agevolato) come reddito imponibile Irpef (reddito da fabbricato nel quadro RB) e quindi sarà tassato secondo la logica degli scaglioni progressivi. Inoltre, qualora si opti per tale opzione, il contratto dovrà essere registrato e sarà soggetto a imposta di registro pari al 2% per ogni anno della sua durata. Tale importo è di spettanza per il 50% al locatore e per il 50% al locatario. Nel caso si opti, invece, per il regime della cedolare secca, la tassazione avviene tramite imposta sostitutiva pari al 21% (10% per i contratti a canone concordato). Su di esso, a differenza del regime ordinario, non è dovuta l’imposta di registro. Ne risulta che, sia a livello di aliquota, sia di imposta di registro, nella maggior parte dei casi il regime della cedolare secca risulta più vantaggioso, nonostante esso escluda, in quanto sostitutivo, il beneficio delle deduzioni/detrazioni caratteristiche dell’Irpef. Per quanto riguarda invece il profilo sanzionatorio, la questione si fa più complicata.

In caso di errata indicazione dei redditi in dichiarazione, il legislatore ha fissato una sanzione che va dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta, oppure, in caso di omissione, la sanzione è ricompresa tra il 100 e il 200%. Secondo l’attuale impostazione (D.Lgs 158/2015) però, in regime di cedolare secca, se il canone di locazione immobiliare a uso abitativo non risulta dichiarato o risulta dichiarato in misura inferiore a quanto effettivamente pattuito, la sanzione è doppia. Sarà quindi ricompresa tra il 240% ed il 480%, in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione (con un minimo fissato per euro 500), oppure dal 180% al 360% in caso di sua infedele dichiarazione. Il contribuente che dovesse accorgersi dell’errore può ravvedersi versando l’imposta sostitutiva e la sanzione. Il ravvedimento in tal caso, se fatto nei primi 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione (entro fine dicembre dell’anno n) riduce l’aliquota sanzionatoria minima ad un nono del suo importo (parziale omissione 20%, omissione integrale pari al 26,67%). Altrimenti se optasse per la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno successivo (30.09.n+1), l’abbattimento riconduce la sanzione ad un ottavo dell’aliquota minima (22,50% oppure, se interamente omessa 30%). Se l’omissione fosse riscontrata successimene, il ravvedimento abbatterà la sanzione minima a un settimo entro il 30.09.n+2 (25,71% e 34,29%), oppure, decorso tale termine l’abbattimento è ad un sesto (30% e 40%). Resta semmai da chiedersi la ratio di tale inasprimento in quanto si tratta comunque di contratti registrati sui quali nella quasi totalità dei casi un eventuale errore od omissione potrebbe risultare esclusivamente frutto di una svista.

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