Pubblicato in Ratio News
Entro fine mese l’amministratore deve sottoscrivere il libro degli inventari. Libro che molto spesso viene preso poco in considerazione, ma che riveste una funzione rilevante sia sul piano civile, in quanto fornisce un maggior dettaglio delle poste di bilancio, sia fiscale.
Come sancito dall’articolo 2214 c.c., gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale sono obbligati alla tenuta del libro degli inventari. Tale obbligo però non si estende ai piccoli imprenditori. Parallelamente, il legislatore fiscale prevede la tenuta del libro degli inventari per i soggetti titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria.
Come sancito dell’articolo 2217 c.c., l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’attività d’impresa e poi in ogni esercizio. Nell’inventario deve essere data indicazione e valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa. Tali valutazioni devono essere effettuate seguendo i criteri dettati dal codice civile ed in tal modo si giunge a una quadratura con le risultanze del bilancio d’esercizio. La legge non specifica se tali attività e passività debbano essere indicate in maniera analitica o, se esse possono essere raggruppate in macro classi. Il silenzio del legislatore fa protendere per un’elencazione analitica dei singoli elementi, rendendo così lo strumento portatore di un maggior dettagliato nel valutare gli elementi che aggregati concorrono a definire il valore della singola posta di bilancio.
L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o dalle leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione degli uffici accertatori le distinte utilizzate per la compilazione dell’inventario.
Gli immobili devono essere enumerati per particella catastale, o per rogiti, mentre le altre immobilizzazioni devono essere indicate singolarmente (es. brevetti, parcelle di oneri pluriennali, cespiti). Le partecipazioni devono essere raggruppate per categorie omogenee e devono indicare classe di titoli, emittente, numero, valore nominale e contabile. I crediti e i debiti, invece, distinti per nominativo, devono riportare natura, importo residuo, scadenza, valuta ed eventuali garanzie.
Le rimanenze suddivise in materie prime, semilavorati, prodotti finiti, devono essere articolate per categorie omogenee, evidenziando quantità, unità di misura, valore unitario e complessivo.
L’inventario e il bilancio risultano due documenti differenti in quanto, come disposto dal codice, l’inventario si conclude con il bilancio d’esercizio, sarà dunque necessario riportare in chiusura il bilancio CEE composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
L’inventario deve essere sottoscritto entro tre mesi dal termine per la presentazione dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e deve, come riportato all’art. 2215 c.c. essere numerato progressivamente, ma non è soggetto nè a bollatura nè a vidimazione.