Pubblicato in Ratio News – 23/09/2019
Come sancito dall’art. 2409-septies C.C., qualora il ruolo di vigilanza e il ruolo di revisore legale dei conti non siano attribuiti allo stesso soggetto, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, per il corretto espletamento delle specifiche attività, si devono scambiare tempestivamente tutte le informazioni che ritengono rilevanti.